Direttiva sul rapporto in merito alla formulazione di articoli e documenti

4 agosto 1966

Il rapporto1 può essere distribuito a tutti i comitati del Partito delle province, delle municipalità e delle regioni autonome affinché possano agire di conseguenza.

Mao Zedong
4 agosto
 
 
NOTE
La fonte dell'opera è Jianguo Yilai Mao Zedong Wengao (Manoscritti di Mao Zedong successivi alla fondazione della Repubblica popolare cinese), vol. XII, Casa editrice dei documenti del Comitato centrale, 1998.

1. Si riferisce al rapporto di Tao Zhu al CC del PCC ed a Mao del 29 luglio 1966, nel quale si legge quanto segue.
"La mattina del 28 luglio, il Dipartimento centrale di Propaganda ha convocato tutti i responsabili dei giornali della capitale, ha trasmesso loro la direttiva del Presidente del 25 luglio ed ha tenuto una discussione di gruppo. Tutti si sono detti favorevoli ad adottare le seguenti misure:
1) non impiegare questo tipo di linguaggio nei discorsi e nei documenti emessi a nome degli organismi dirigenti del Partito e dello Stato, negli editoriali, nelle testate, negli articoli e nelle note introduttive ai servizi giornalistici; mantenerlo se presente nelle bozze di articoli e documenti fornite dalle masse;
2) nel caso di amici stranieri che lodano il presidente Mao e il pensiero di Mao Zedong, pubblicare servizi che presentino il linguaggio da essi impiegato, senza intervento alcuno. Talune delle parole contestate da questa direttiva del Presidente possono ancora essere utilizzate negli articoli, ma non nei titoli;
3) mentre noi cambiamo la nostra formulazione, la cricca nera antipartito coglierà senz'altro quest'occasione per lanciare un contrattacco contro il Partito e combattere il pensiero di Mao Zedong. Sarà nostro compito smascherare il loro complotto.
Sollecitiamo il Centro a comunicarci se queste decisioni siano applicabili o meno. Se sono applicabili, invitiamo il Centro a riflettere su che estensione vadano diffuse."
Il 4 agosto, il CC del PCC decise di trasmettere il rapporto di Tao Zhu solamente al livello provinciale e di armata.