Proposta di testo base Italicum

Pubblichiamo alcuni estratti tra i più significativi dell'articolo 1 del testo base Italicum, riguardante la Camera dei deputati.

Articolo 1 (Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)
1 . L’articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, i cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in collegi plurinominali. 2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella “A” allegata al presente testo unico. Per la presentazione delle candidature e per l’assegnazione dei seggi ai candidati, ciascuna circoscrizione è ripartita nei collegi plurinominali indicati nella tabella “B” allegata al presente testo unico. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo quanto disposto dall’articolo 2, l’assegnazione dei seggi alle liste e coalizioni di liste nel territorio nazionale è effettuata dall’Ufficio centrale nazionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, con l’eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista o una coalizione di liste abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al trentacinque per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell’articolo 83»
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3 . Salvo quanto disposto dall’articolo 2, i seggi spettanti alla circoscrizione ai sensi del comma 1 sono assegnati in collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a sei, fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale.
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8 . dopo l’articolo 14-bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957» è aggiunto il seguente: “Articolo 14-ter. 1. In caso di ballottaggio, fra il primo turno di votazione e il ballottaggio non sono consentiti ulteriori apparentamenti fra liste o coalizioni di liste presentate al primo turno con le due liste o coalizioni di liste che hanno accesso al ballottaggio medesimo.”
9 . All'articolo 18bis del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni a) il primo periodo del comma 1, è sostituito dal seguente: “La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali deve essere sottoscritta da almeno 1500 e da non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nei medesimi collegi, o. in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi.” b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un ordine numerico. La lista è formata da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale. A pena di inammissibilità, nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al cinquanta per cento, con arrotondamento all’unità superiore, nella successione interna delle liste nei collegi plurinominali non possono esservi più di due candidati consecutivi del medesimo genere».
10 . All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nessun candidato può essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale "; (...)
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16 . All’articolo 83 del «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, i numeri da 1) a 7) sono sostituiti dai seguenti: «1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno, compresi i voti espressi in favore di candidati nei collegi uninominali della Valle d’Aosta e del Trentino Alto Adige secondo le modalità stabilite dal titolo VI; 2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali delle liste collegate che si siano presentate almeno in un quarto del totale dei collegi plurinominali, con arrotondamento all’unità inferiore, nonché la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non collegata ed individua quindi la coalizione di liste o la lista non collegata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale; 3) individua quindi: a) le coalizioni di liste la cui cifra elettorale nazionale sia pari ad almeno il 12 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi (...) b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno l'8 per cento dei voti validi espressi (…), nonché le liste delle coalizioni che non hanno superato la percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 8 per cento dei voti validi espressi (...) 4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3) lettera a), e le liste di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, escluso il seggio corrispondente al collegio uninominale della Valle d'Aosta, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio; 5) verifica poi se la cifra elettorale nazionale della coalizione di liste o della singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale individuata ai sensi del numero 2) corrisponda ad almeno il 35 per cento del totale dei voti validamente espressi; 6) individua quindi, nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 5 per cento dei voti validi espressi (...) 7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 non abbia già conseguito una percentuale di seggi, sul totale di 617, pari almeno alla percentuale della relativa cifra elettorale nazionale sul totale dei voti validamente espressi aumentata di 18 punti percentuali, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza, ma in ogni caso non più di quanti siano sufficienti per arrivare al totale di 340 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista; 8) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi, in numero pari alla differenza tra 617 e il totale dei seggi assegnati alla coalizione di liste o singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del numero 7), tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3) (…) b) al comma 1, dopo il numero 9) è aggiunto il seguente: «9-bis) Qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo e la coalizione di liste o la singola lista con la maggiore cifra elettorale nazionale abbia già conseguito ai sensi del numero 4) una quota di seggi superiore a 340 si procede direttamente all’attribuzione dei seggi ai sensi dei numeri 7-ter), 8) e 9; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Qualora la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale ai sensi del comma 1 abbia conseguito più di 340 seggi in seguito all’attribuzione del premio di maggioranza, ad essa viene sottratto il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. In tale caso l'Ufficio assegna 340 seggi alla suddetta coalizione di liste o singola lista e ripartisce proporzionalmente i restanti 277 seggi tra le altre coalizioni di liste e liste di cui al comma 1, numero 3). A tal fine procede ai sensi del comma 1, numeri 7), 8), 9) e 10) ». d) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5) abbia dato esito negativo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le liste o le coalizioni di liste che abbiano ottenuto al primo turno le due maggiori cifre elettorali nazionali, calcolate ai sensi del comma 1, numeri 1) e 2). I seggi vengono assegnati secondo le seguenti modalità: 1) alla lista o coalizione di liste che abbia ottenuto il maggior numero di voti al turno di ballottaggio viene assegnata una quota di seggi pari a 327 seggi. In tale caso l'Ufficio assegna il numero di seggi così determinato alla suddetta coalizione di liste o singola lista. Divide quindi la cifra elettorale nazionale della coalizione o della singola lista per il nuovo totale dei seggi assegnati, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza; 2) l'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti 290 seggi, tra le altre coalizioni di liste e singole liste di cui al comma 1, numero 3). A tale fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per tale numero, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. 3) l’Ufficio procede poi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi ad essa spettanti tra le relative liste ammesse al riparto con le modalità di cui al comma 1, numero 9); a tal fine si considerano i seggi di cui al comma 3, numero 1) e numero 2); 4) ai fini della distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle liste ammesse al riparto ai sensi del comma 1, numero 6), l'Ufficio procede infine ai sensi del comma 1, numero 10). A tale fine, in luogo del quoziente elettorale nazionale, utilizza il quoziente elettorale nazionale di maggioranza per la coalizione di liste o singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al turno di ballottaggio e il quoziente elettorale nazionale di minoranza per le altre coalizioni di liste o singole liste. (...)
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21 . (…) Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla. Nessuna candidatura nei collegi uninominali può essere collegata a più di una lista circoscrizionale (...)

29 gennaio 2014