Un colpo alla libertà di stampa e al diritto di informazione
Multe salatissime per chi “diffama” a mezzo stampa

 
L’Aula del Senato ha approvato lo scorso 29 ottobre - con 170 voti favorevoli, 70 contrari e 10 astenuti - il liberticida disegno di legge n. S1119 in tema di diffamazione, ed il testo ora passa alla Camera per la definitiva approvazione.
Spicca - tra gli altri contenuti del disegno di legge quali il divieto di carcere per i giornalisti, l’introduzione del diritto all’oblio e la previsione del diritto di rettifica - un enorme aumento delle sanzioni pecuniarie anche per le testate online.
Il testo presenta aspetti inquietanti per ciò che riguarda la libertà di stampa: infatti, accanto alla previsione che vieta la condanna alla reclusione per i giornalisti condannati per diffamazione a mezzo stampa, vengono introdotte pesantissime sanzioni di carattere pecuniario che costituiscono un’arma di ricatto e uno spauracchio forse ancora più temibile dello stesso carcere, soprattutto per i giornalisti precari e freelance non legati ai grandi gruppi editoriali che, è opportuno ricordarlo, costituiscono la stragrande maggioranza di tutti i giornalisti iscritti all’albo in Italia, mentre i giornalisti coperti dai grandi gruppi editoriali (i quali possono tranquillamente farsi carico delle sanzioni pecuniarie) saranno liberi nei fatti di poter organizzare, in combutta con i loro editori, qualsiasi campagna di carattere diffamatorio.
Il disegno di legge è composto di quattro articoli.
L’articolo 1 modifica la legge n. 47/1948 che disciplina l’attività della stampa quotidiana, periodica e non periodica introducendo per i giornalisti l’obbligo di rettifica che dovrà essere pubblicata senza commento e gratuitamente a cura del giornalista condannato nella stessa testata cartacea, telematica, radiofonica o televisiva. Lo stesso articolo poi, dopo aver inserito, con il comma 3, il nuovo articolo 11 bis alla legge n. 47/1948 il quale dispone che “nella determinazione del danno derivante da diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, il giudice tiene conto della diffusione quantitativa e della rilevanza nazionale o locale del mezzo di comunicazione usato per compiere il reato, della gravità dell'offesa, nonché dell'effetto riparatorio della pubblicazione e della diffusione della rettifica ”, tratta al comma 5 proprio lo spinoso tema delle nuove pene pecuniarie con la previsione dell’inserimento di un testo completamente diverso al posto dell’art. 13 della nominata legge n. 47/1948. Il primo comma del nuovo articolo 13 disporrà infatti che “nel caso di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della radiotelevisione, si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato falso, la cui diffusione sia avvenuta con la consapevolezza della sua falsità, si applica la pena della multa da 20.000 euro a 60.000 euro ”. L’attuale articolo 13 invece dispone, come pena per i giornalisti, che “nel caso di diffamazione commessa col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000 ”.
Si passa quindi - quanto alla condanna per diffamazione con l’attribuzione di un fatto determinato, cosa che costituisce ovviamente la regola negli articoli giornalistici che quasi sempre contengono esposizioni di fatti determinati - dalla minima sanzione di 258 euro di multa dell’attuale articolo 13 a quella di 20.000 euro, con un aumento di quasi ottanta volte, mentre anche il massimo della multa, che secondo l’articolo 24 del codice penale può al massimo raggiungere i 50.000 euro per la generalità dei reati, viene ulteriormente aumentata di un quinto nella condanna per diffamazione a mezzo stampa con l’attribuzione di un fatto determinato.
L’articolo 2 del disegno di legge inasprisce le pene pecuniarie anche per la diffamazione commessa da privati nell’ambito di attività non giornalistica, e a risentirne saranno sicuramente blogger e opinionisti che, pur non essendo quasi mai giornalisti, alimentano discussioni sulla rete telematica: infatti il testo dell’articolo 595 del codice penale viene così modificato: “chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 594 [che prevede il reato di ingiuria, ovvero dell’oltraggio compiuto nei confronti della persona presente, n.d.r.], comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la multa da euro 3.000 a euro 10.000. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della multa fino a euro 15.000. Se l'offesa è arrecata con un qualsiasi mezzo di pubblicità, in via telematica ovvero in atto pubblico, la pena è aumentata della metà ”. Anche in questo caso la multa passa da un minimo di 516 euro a un minimo di 3.000 fino a un massimo di 15.000, ma se è la diffamazione è compiuta attraverso la via telematica può raddoppiare, ovvero arrivare a 30.000.
E’ chiaramente una legge liberticida che ha lo scopo di imbavagliare la stampa e i giornalisti scomodi e che sono anche i più esposti economicamente ma anche per i blogger e gli opinionisti e in generale gestori di siti internet. Figurarsi per un Partito povero in canna come il PMLI, il suo sito e il suo organo di stampa “Il Bolscevico”.

5 novembre 2014