Lettere

Complimenti per la posizione del PMLI su Zelensky a Sanremo
Complimenti per la chiarezza e la nettezza della vostra posizione su Zelensky a Sanremo.
Un caro saluto.
Angelo Moretti, Presidente del Consorzio Sale della Terra - Benevento

Fca/Stellantis Pomigliano, reparto-confino di Nola: fu comportamento antisindacale
È di martedì 7 febbraio 2023 la sentenza della Corte di Appello del Tribunale di Napoli che stavolta - a riforma di quella precedente che dava ragione alla FCA - ha accolto il ricorso del sindacato Slai cobas dichiarando “antisindacali gli impugnati trasferimenti presso il polo di Nola dei lavoratori alla data del trasferimento iscritti al sindacato appellante e riportati nel ricorso originario” e “ordinato la rimozione degli effetti della condotta summenzionata” annullando i trasferimenti dei lavoratori tutt’ora in servizio.
La vicenda è relativa al trasferimento di 316 operai FCA di Pomigliano al reparto-confino WCL di Nola avvenuto nel 2008 (tra cui l’80% degli iscritti al sindacato nonché dei lavoratori per ridotte capacità lavorative per motivi di salute). Sulla vicenda già nel 21 febbraio 2019 si era pronunciata la Procura Generale della Cassazione.
Con la conseguente e successiva sentenza dell’1 gennaio 2020 la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito un importante e sostanziale “cambio di passo” cui deve conformarsi l’intera giurisprudenza italiana nei vari gradi di giudizio tenuto conto che: “Le prevalenti sentenze delle magistratura italiana ignorano le direttive europee in materia di diritto antidiscriminatorio nei luoghi di lavoro”. Con queste motivazioni la Cassazione annullava la sentenza del Tribunale di Napoli del 21 novembre 2014 (che aveva rigettato il ricorso dello Slai cobas contro FCA per comportamento antisindacale e trasferimento discriminatorio di 316 lavoratori a un reparto-fantasma creato ad hoc a Nola) e reinviava il contenzioso giudiziale alla stessa Corte di Appello di Napoli che, con collegio giudicante in diversa composizione, doveva conformarsi a tali direttive.
Lo specifico profilo di novità giuridica incardinato dai richiamati pronunciamenti della Cassazione riguarda “la normativa comunitaria anche nell’ambito dell’affiliazione sindacale e delle convinzioni personali necessariamente includenti le opinioni politiche e quelle sindacali laddove si estrinsechino in attività conseguenti e sulle eventuali ripercussioni da parte datoriale sulle libertà del singolo e sulla restrizione e/o ostacolo al libero esercizio dell’attività sindacale, … in quanto l’affiliazione sindacale è connotata da specifici motivi di appartenenza ad un organismo socialmente e politicamente qualificato a rappresentare opinioni, idee e credenze suscettibili di tutele inerenti le libertà del singolo e quelle sindacali da possibili atti discriminatori e/o intimidatori vietati… nell’ambito della categoria delle convinzioni personali può essere ricompresa, diversamente da quanto sostiene FCA, anche la discriminazione per motivi sindacali, con conseguente divieto di atti o comportamenti idonei a realizzare una diversità di trattamento o un pregiudizio in ragione dell’affiliazione o della partecipazione dei lavoratori all’attività sindacale… qualora si è resa plausibile la discriminazione, tocca al datore di lavoro l’onere di dimostrare la prova contraria”.
Slai cobas - Pomigliano d’Arco (Napoli)

15 febbraio 2023