Cosa prevede la bozza Violante

La bozza Violante di controriforma costituzionale, così chiamata perché fu approvata nella scorsa legislatura dalla commissione Affari costituzionali presieduta dal rinnegato Violante, oggi ripresentata al parlamento con la firma del fascista di AN Italo Bocchino, ripropone in gran parte e persino con le stesse formulazioni le modifiche costituzionali della controriforma Calderoli approvata dalla Casa del fascio nel 2005 e bocciata dal referendum popolare nel 2006. Ciò vale in particolare per la revisione del bicameralismo parlamentare "perfetto", con l'istituzione del Senato federale, la riduzione del numero dei deputati e la revisione del meccanismo di approvazione delle leggi; per la forma di governo e i rapporti governo-parlamento, che diventano a tutti gli effetti simili a una repubblica presidenziale basata sul premierato; per la presidenza della repubblica, che vede di conseguenza ridursi i suoi poteri e cambiare le regole della sua elezione.
Ecco una sintesi di queste modifiche.

Revisione del sistema bicamerale
Abolizione del Senato e istituzione in sua vece del "Senato federale della repubblica", attraverso la manomissione degli articoli 55, 57 e 58 della Costituzione. I suoi componenti non sono più eletti a suffragio universale ma dalle assemblee elettive regionali e dai consigli delle autonomie locali. Come dice il nome il nuovo organo è una diretta espressione del nuovo assetto federale della repubblica.
Contemporaneamente, con la manomissione dell'articolo 56, si riducono il peso e i poteri della Camera. Il numero dei deputati scende da 630 a 500, e i suoi poteri legislativi vengono limitati alle materie di competenza generale e ai rapporti col governo. Anche il meccanismo di formazione delle leggi cambia radicalmente: sparisce il "bicameralismo perfetto" (doppia approvazione in entrambi i rami del parlamento), limitato alle sole leggi di tipo costituzionale, dei regolamenti e simili, mentre tutte le altre sono a prevalente o esclusiva approvazione di uno solo dei rami.

Forma di governo e rapporti governo-parlamento
Con la modifica degli articoli 92 e 94 si aumentano i poteri del premier e del governo rispetto al capo dello Stato e al parlamento. A nominare il presidente del Consiglio è sempre il presidente della Repubblica, ma quest'ultimo lo fa dopo aver "valutati i risultati delle elezioni per la Camera dei deputati": in pratica il premier è "eletto dal popolo" e il capo dello Stato si limita a una funzione notarile. Parimenti anche i ministri sono nominati e revocati dal capo dello Stato, ma "su proposta" del premier (cioè decide lui e il Quirinale ratifica), e non ci sono limiti a questo potere: il premier può cioè sostituire uno o più ministri non solo come oggi quando lo impongano esigenze esterne, ma a suo insindacabile giudizio.
Inoltre la fiducia è accordata non più al governo, bensì al presidente del Consiglio (governo del presidente), e non più da entrambe le Camere ma solo dalla Camera dei deputati. Con una modifica all'articolo 72 si consente poi al governo di chiedere la priorità ai suoi disegni di legge e l'obbligo di essere votati entro date certe. Per sfiduciare il presidente del Consiglio occorre una mozione firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera (adesso è un decimo) e deve essere approvata a maggioranza assoluta. Non è ancora la "sfiducia costruttiva", per cui se cade il premier si torna alle urne, ma di certo si riduce di molto l'attuale potere del parlamento di sfiduciare il governo.

Presidenza della Repubblica
Con la modifica dell'articolo 83 viene cambiato il meccanismo dell'elezione del capo dello Stato, con l'abolizione dei delegati regionali per via dell'introduzione del Senato federale. Il suo potere di scioglimento delle Camere è limitato solo alla Camera dei deputati (non può sciogliere il Senato federale) e il presidente della Camera esercita funzioni di supplenza in caso di suo temporaneo impedimento. L'età minima per essere eletto scende da 50 a 40 anni.

19 novembre 2008