È forse la parte peggiore del contratto dei metalmeccanici
"Nuovo" apprendistato: vecchia forma di supersfruttamento giovanile

Dell'ipotesi d'accordo per il rinnovo del contratto nazionale dei lavoratori metalmeccanici, sottoscritto il 19 gennaio da Federmeccanica e i sindacati Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil, abbiamo parlato diffusamente nel n.4/2006 de "Il Bolscevico". Tuttavia merita aggiungere un breve approfondimento su quella che può essere definita forse la parte peggiore di essa, ossia la nuova normativa che regola il contratto di lavoro di apprendistato. Un contratto questo, si badi bene, ad oggi inesistente nell'industria metalmeccanica; nonostante una prima "sistemazione" della materia nel precedente Ccnl del 2003 che però non dette esiti pratici significativi. Un contratto, quello dell'apprendistato, che, dopo le modifiche apportate ora, diverrà quasi sicuramente la forma prevalente e diffusa di assunzione dei giovani, come già annunciato dalla stessa associazione dei grandi padroni del settore.
Non è difficile capire perché se si mettono in fila tutti gli aspetti e tutte le conseguenze di questa forma di lavoro che, non è esagerato definire di supersfruttamento giovanile. Per le aziende l'apprendistato conviene, dato che il "costo del lavoro" è più basso del 30% rispetto ad altre tipologie di contratto. L'applicazione dell'apprendistato è estesa a tutte le qualifiche comprese quelle di bassa professionalità, per attività semplici e ripetitive, come quelle svolte nelle catene di montaggio. Si tratta del 3° e del 4° livello, per i quali sono previsti 42 e 52 mesi di apprendistato, senza capire cosa ci sia da apprendere. L'apprendistato è inoltre esteso a lavoratori in possesso di laurea attinente all'incarico affidato e sono inquadrati nei livelli 6° e 7°, precedentemente esclusi. I mesi previsti per essi sono rispettivamente, 38 e 42 mesi.
Gli apprendisti non hanno diritto al versamento dei contributi per la pensione Inps, per gli anni delle durata dell'apprendistato, e non hanno diritto al trattamento e alla retribuzione durante i periodi di malattia. Non hanno diritto né alla mobilità né alla disoccupazione in caso di crisi aziendali. Gli anni di apprendistato non valgono per la maturazione degli istituti legati all'anzianità di servizio. Gli apprendisti sono esclusi di norma, salvo eccezione, dai benefici economici e normativi derivanti dalla contrattazione aziendale. Sono retribuiti con i soli minimi contrattuali, per i periodi e le categorie definite nel piano di apprendistato e fanno 1/3 della durata dell'apprendistato a due livelli di inquadramento inferiori a livello d'uscita.
Insomma, in base a queste nuove norme, gli apprendisti del settore metalmeccanico guadagneranno meno, saranno inquadrati in categorie inferiori, sia pure temporaneamente, non beneficeranno di miglioramenti conquistati a livello aziendale, non godranno delle tutele previdenziali e nemmeno di quelle sindacali e saranno ricattabili pesantemente dalla speranza di ottenere il lavoro in via definitiva. È vero che i padroni dovranno garantire una certa quota di ore di formazione professionale e l'assunzione del 70% dei contratti a tempo indeterminato. Ma ciò non cancella né attenua quanto detto.
C'è un altro inconveniente da denunciare. Poiché è presumibile, dato le scandalose convenienze concesse, che le aziende assumeranno prevalentemente attraverso il contratto di apprendistato e considerando che esso può essere applicato solo ai giovani fino a 29 anni, c'è da prevedere grosse difficoltà di trovare lavoro per i disoccupati che abbiano superato quest'età.
Non è questa una valida ragione per votare No al referendum sindacale di ratifica dell'ipotesi d'accordo?

1 febbraio 2006