I punti principali della controriforma della giustizia

Separazione delle carriere
E' il cuore della controriforma Castelli, mascherata dietro la definizione di "separazione delle funzioni": l'accesso alla carriera in magistratura è regolato da un concorso unico annuale, e il candidato deve specificare obbligatoriamente se sceglie la "funzione" giudicante o quella requirente. La commissione esaminante è nominata dal ministro della Giustizia, previa delibera del Csm. Sono previste prove scritte e orali e, nell'ambito di queste ultime, il candidato dovrà sostenere un "colloquio di idoneità psico-attitudinale all'esercizio della professione di magistrato, anche in relazione alle specifiche funzioni indicate nella domanda di ammissione".
è prevista la possibilità di passare da una carriera all'altra, ma una sola volta, dopo i primi due anni di tirocinio e al terzo anno dall'inizio effettivo della funzione scelta, previo superamento di un esame orale dopo un corso di formazione presso l'istituenda Scuola superiore della magistratura, e con l'obbligo di cambiamento di distretto.

Progressione delle carriere
Trascorso il periodo biennale di uditorato, le due carriere separate di giudice e pm sono scandite ciascuna da tutta una serie di sbarramenti da superare per progredire dallo scalino più basso (funzioni giudicanti o requirenti di primo grado) a quello più elevato della piramide (funzioni direttive superiori giudicanti o requirenti di legittimità). Gli sbarramenti diventano particolarmente selettivi in corrispondenza dei due snodi fondamentali della progressione in carriera: il passaggio dalle funzioni di merito di primo grado (tribunali) a quelle di secondo grado (corti di appello), e il passaggio successivo dalle predette funzioni di merito e quelle di legittimità (Cassazione).
La progressione può avvenire per anzianità e concorsi per titoli, oppure può essere accelerata con concorsi per titoli ed esami, consentendo in questo caso l'accesso in Cassazione anche a magistrati al di sotto dei 50 anni di età. Una quota di posti (30%) è riservata appositamente alla progressione accelerata con selezione attraverso esami. Per partecipare ai concorsi di entrambi i percorsi di progressione occorre aver frequentato appositi corsi di formazione, con valutazione positiva del Csm, presso la Scuola superiore della magistratura.
Previsto anche il decentramento in chiave federalista del ministero della Giustizia, con l'istituzione di direzioni regionali dell'organizzazione giudiziaria, con competenza su personale, formazione, informatizzazione, risorse materiali, beni e servizi, statistiche. In tali direzioni funzioneranno appositi uffici per il "monitoraggio" del lavoro dei magistrati, con particolare riferimento ai casi di infondatezza dell'azione penale o annullamenti ricorrenti di sentenze per carenze o distorsioni della motivazione, anche ai fini della formazione dei titoli per l'avanzamento in carriera.

Gerarchizzazione della magistratura
La controriforma assegna alla figura del procuratore capo la titolarità "esclusiva" dell'azione penale da esercitare "sotto la sua responsabilità". Ciò significa che spetta solo a lui il potere di determinare i criteri dell'organizzazione dell'ufficio del pm e di assegnare i vari procedimenti ai procuratori aggiunti e agli altri magistrati dell'ufficio, nonché i criteri di detta assegnazione e dello svolgimento dei relativi procedimenti. Con "facoltà di revoca in caso di divergenza o di inosservanza dei criteri". Suo anche il potere di fissare i criteri generali a cui i magistrati "devono attenersi nell'impiego della polizia giudiziaria, nell'utilizzo delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'ufficio e nella impostazione delle indagini". Egli non è più, quindi, un "primus inter pares" tra i magistrati, ma un vero e proprio capo gerarchico, il cui controllo assicurerà al potere esecutivo il controllo dell'intera procura.
Il procuratore della Repubblica (o il suo procuratore aggiunto o magistrato da lui delegato) ha inoltre il potere di dare o non dare il suo assenso preventivo agli "atti di ufficio che incidano o richiedano di incidere sui diritti reali o sulla libertà personale", nonché la titolarità esclusiva dei "rapporti con gli organi di informazione".
Presso le corti di appello più importanti, Roma, Milano, Napoli e Palermo, dove si concentrano le inchieste e i processi più importanti per mafia, corruzione politica, stragi ecc., ci sarà un direttore tecnico nominato dal ministro della Giustizia con il compito di dirigere l'organizzazione e i servizi non giurisdizionali: una sorta di supermanager agli ordini del Guardasigilli che controllerà e gestirà tutte le risorse umane, finanziarie e tecniche degli uffici. Il ministro della Giustizia, prima ancora dell'inaugurazione ufficiale dell'anno giudiziario, presenterà una relazione in parlamento sullo stato della giustizia nell'anno precedente e sulle linee di politica giudiziaria per l'anno in corso, e all'inaugurazione, oltre al primo presidente della Cassazione, potranno prendere la parola anche il pg e un rappresentante dell'avvocatura.

L'imbavagliamento dei magistrati
La controriforma Castelli prevede tutta una serie di norme dirette all'imbavagliamento dei magistrati e il loro assoggettamento al potere esecutivo, mascherate dietro l'esigenza, giusta in astratto, della tutela del-l'"imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo ed equilibrio" del magistrato. Per esempio, la cosiddetta "tipizzazione delle ipotesi di illecito disciplinare dei magistrati". Fino ad oggi, pur potendo il Guardasigilli e il procuratore generale della Cassazione promuovere l'azione disciplinare, non esisteva una casistica dettagliata degli eventuali abusi, colpe, scorrettezze ecc. commesse dai magistrati, ed era il Csm a giudicarle e punirle caso per caso. Adesso questi "reati", funzionali ed extrafunzionali, sono classificati in modo dettagliatissimo, addirittura ossessivo a detta dell'Anm: i magistrati potranno essere sottoposti a controlli strettissimi e soffocanti, qualsiasi collega o capo dell'ufficio potrà presentare degli esposti. Un'unica limitazione allo strapotere occhiuto del Guardasigilli (per grazia ricevuta di un emendamento UDC), è quella di non poter ricorrere contro proscioglimenti relativi a provvedimenti non da lui promossi. Il pg della Cassazione potrà acquisire anche atti coperti da segreto istruttorio, e il Guardasigilli potrà partecipare alle udienze tramite un magistrato dell'ispettorato.
Ai singoli magistrati è fatto inoltre divieto di iscriversi o partecipare a partiti politici, e in generale ogni attività che possa "appannare l'immagine del magistrato", ma anche "ogni altro comportamento tale da compromettere l'indipendenza, la terzietà e l'imparzialità del magistrato, anche sotto il profilo dell'apparenza". Ovviamente sono vietate e penalmente perseguibili dichiarazioni, interviste e rapporti con gli organi di informazione attuati "in violazione dei criteri di equilibrio e di misura" o che riguardino sotto qualsiasi profilo "i soggetti a qualsivoglia titolo coinvolti negli affari in corso di trattazione e che non siano definiti con sentenza passata in giudicato".

9 dicembre 2004