Il PMLI ricorrerà alla magistratura per la soppressione dei tabelloni elettorali per i “fiancheggiatori”
Il 1 gennaio 2014 è entrata in vigore la cosiddetta legge di stabilità, voluta dal governo Letta-Alfano e approvata con il voto decisivo del PD di Renzi, che scarica i costi della crisi del capitalismo sulle masse popolari e lavoratrici italiane con ulteriori micidiali tagli.
Nascosti tra le pieghe di tale legge vi sono quattro commi, dal 398 al 401, che modificano notevolmente le procedure in occasione delle elezioni e dei referendum, restringendo i diritti degli elettori.
Particolarmente grave è l’abolizione dei tabelloni per l’affissione gratuita dei manifesti elettorali da parte dei partiti che non presentano liste di candidati e più in generale di tutti coloro che non partecipano direttamente alle elezioni. Gli elettori avranno perciò minore possibilità di venire a conoscenza della propaganda elettorale astensionista tattica del PMLI tramite manifesti.
Il provvedimento è stato motivato con la necessità di ridurre la spesa pubblica. Lo stesso pretesto col quale verranno soppresse le province e il “bicameralismo perfetto” e ridotto il numero dei parlamentari secondo il progetto della P2. Meno spazi e diritti politici ed elettorali per le masse e gli oppositori di classe, più potere alla classe dominante borghese e ai suoi governi e partiti.
Finora vigevano le “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” della Legge 4 aprile 1956 n. 212, ora in parte abrogate, in base alle quali, riguardo al diritto di affissione gratuita a propria cura di manifesti sui tabelloni elettorali, c’era una formale parità sui tabelloni tra i partiti che partecipavano alla competizione elettorale e quelli invece che non presentavano proprie liste.
Questa scelta del legislatore teneva conto del fatto che doveva essere rispettato l’art. 21 primo comma della Costituzione il quale afferma che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
Attualmente l’unica possibilità rimane quella, sia pure non esplicitata dalla nuova normativa, di ricorre al servizio delle pubbliche affissioni organizzato dall’amministrazione comunale, ma tale servizio comporta il pagamento dei relativi diritti ed è quindi pesantemente oneroso e non gratuito e perciò non sussistono, come invece affermato con una sentenza della Corte costituzionale, né le “condizioni di parità” né quelle che impediscono che vi siano “situazioni economiche di svantaggio” rispetto ai partiti che si presentano con candidati alle elezioni. Tra l'altro non è detto che le pubbliche affissioni, in base al comportamento fin qui seguito, accettino di affiggere i manifesti elettorali di chi non presenta liste.
Ne deriva pertanto un insanabile contrasto rispetto al dettato costituzionale dell’art. 21, palesemente violato, il PMLI pertanto farà ricorso alla magistratura ordinaria affinché emerga l’incostituzionalità della norma stessa e il giudice tramite apposito ricorso, come prescrive la legge, chieda alla Corte costituzionale di pronunciarsi in merito all’abrogazione della norma incriminata.
L'Ufficio stampa del PMLI
7 marzo 2014