Per bocca del suo presidente, Sabelli
L'ANM denuncia: La nuova legge “svuota il reato di autoriciclaggio”
Lo scorso 16 ottobre la Camera ha approvato - con 250 voti favorevoli, 76 contrari e due astenuti - il disegno di legge AC 2247 per la regolarizzazione delle attività finanziarie detenute illecitamente all’estero. Le ultime modifiche introdotte dall’aula riguardano il reato di autoriciclaggio, introdotto nell’ordinamento dal disegno di legge sotto due differenti forme: la prima, punita con la reclusione da 2 a 8 anni e con una multa da 5 mila a 25 mila euro, riguarda chiunque nella commissione o nel concorso in un delitto non colposo per il quale sia prevista una reclusione pari o superiore a 5 anni, sostituisce, trasferisce o impiega in attività economiche o finanziarie, denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, mentre la seconda fattispecie di reato (punita da 1 a 4 anni) è correlata alla commissione di delitti non colposi per i quali sia prevista la pena della reclusione inferiore a 5 anni.
La novità introdotta nel passaggio in aula della Camera consiste nell’allineamento delle suddette ipotesi di autoriciclaggio, prevedendo l’applicazione della sanzione pecuniaria aggiuntiva rispetto alla pena detentiva (variabile da 2.500 a 12.500 euro) anche in relazione fattispecie di minore gravità.
Nelle ipotesi di proventi da reato derivanti da attività mafiose inoltre per l’autoriciclaggio trovano sempre e in ogni caso applicazione le pene più pesanti, ovvero da 2 a 8 anni di carcere e da 5 mila a 25 mila euro di multa.
Il testo del disegno di legge approvato - atteso all’esame del Senato - ha comunque incontrato già le pesanti critiche dell’Associazione Nazionale Magistrati il cui presidente Rodolfo Maria Sabelli ha già lanciato l’allarme contro il testo approvato, che - complice la sciagurata intesa tra Renzi e Berlusconi e l’interesse di quest’ultimo a vanificare il più possibile la normativa - viene ritenuto dall’associazione delle toghe svuotato di contenuto proprio nell’aspetto dell’autoriciclaggio.
Infatti nel testo originario vi era scritto che si applica la pena a chi “sostituisce, trasferisce, ovvero impiega in attività economiche o finanziarie il denaro della commissione di un delitto” che nel testo definitivo, su emendamento del Nuovo Centrodestra di Alfano (Ncd) e numerosi ulteriori aggiustamenti, punisce chi “impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro”, escludendo impieghi estranei ad attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative, come per esempio l’impiego di denaro per l’acquisto di un immobile di pregio.
Sabelli quindi ha messo in rilievo che in questo modo si circoscrive l’autoriciclaggio alle sole attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative e fa un esempio molto calzante: sarà autoriciclaggio costituire dei fondi neri da impiegare in un’altra attività economica, mentre non sarà autoriciclaggio l’utilizzo di somme di denaro fatte transitare su conti di copertura e poi utilizzate per acquistare, ad esempio, una villa di gran lusso dove si andrà a vivere. In questi casi, secondo il magistrato romano “potrà rispondere di riciclaggio la testa di legno a cui siano stati intestati i conti di copertura, ma non il reale proprietario del denaro”, ovvero nel caso della criminalità organizzata il capo dell’organizzazione criminale.
Insomma, secondo Sabelli il testo passato alla Camera svuota il reato di riciclaggio in quanto di fatto esclude che alcuni modi di impiego di capitali illeciti possano costituire reato per chi è il reale titolare di tali beni, fatto che costituisce la regola per ciò che riguarda i beni della criminalità organizzata.
29 ottobre 2014