La Cassazione lo conferma E' certo: Andreotti fino all'80 aveva rapporti con la mafia Il 15 ottobre 2004, confermando la sentenza di appello che aveva sostanzialmente mandato assolto l'imputato per insufficienza di prove, la Cassazione ha emesso la sentenza definitiva sul processo per mafia ad Andreotti, chiudendo la lunga vicenda giudiziaria iniziata nel 1993 dalla procura di Palermo, allora diretta da Giancarlo Caselli, con la richiesta di autorizzazione a procedere contro il senatore democristiano. Grande la soddisfazione di Andreotti, che ha giudicato "ottimo nella sostanza" il giudizio della corte, aggiungendo sibillino come sempre di essere molto contento "di essere arrivato vivo a questa conclusione. Qualcuno sperava che togliessi il disturbo prima, ma non l'ho fatto". Subito gli sono piovuti messaggi di congratulazione da tutto l'establishment politico, a cominciare dal neoduce Berlusconi che ha dichiarato di essere "molto felice per lui", passando per Pera ("è la fine di anni di calvario giudiziario e politico") e Casini ("Sentenza liberatoria per le istituzioni"), fino al leader della Gad, Prodi ("Mi sembra una buona notizia, mi fa molto piacere"). Insomma, non soltanto l'imputato, ma anche la destra e la "sinistra" del regime neofascista, nonché tutta la grande stampa di regime, hanno accolto la sentenza della Cassazione alla stregua di un'assoluzione piena, come una conferma che l'interessato era assolutamente estraneo a ogni rapporto con la mafia e che l'intero impianto accusatorio non è stato altro che una gigantesca quanto persecutoria congiura politico-giudiziaria ordita ai suoi danni. Ma le cose stanno davvero così? In realtà, confermando la sentenza di secondo grado, contro la quale erano ricorsi per opposti motivi sia la difesa che l'accusa, la Cassazione ha sì chiuso per sempre il caso mandando "assolto" Andreotti, nel senso che anch'essa ha ritenuto insufficienti le prove a sostegno dell'accusa di associazione mafiosa e pertanto non gli ha inflitto nessuna pena; ma con ciò ha pure confermato le pesanti "ombre" sul suo operato e le sue frequentazioni mafiose che la sentenza di appello non solo non aveva escluso, ma aveva anzi accertato oltre ogni dubbio. Solo che i fatti in questione, ritenuti provati nel processo di appello e riconfermati dalla Cassazione, sono stati prescritti perché accaduti prima del 1980, quando ancora l'associazione mafiosa non era contemplata dal codice ed esisteva soltanto quella semplice. è infatti per cancellare queste "ombre" e ottenere un'assoluzione piena che la difesa era ricorsa in Cassazione. I fatti in questione, che per i giudici di secondo e terzo grado dimostrano che Andreotti prima del 1980 intratteneva rapporti con la mafia, pur non potendo più per legge essere perseguiti, sono quelli riferiti nelle testimonianze del pentito Marino Mannoia, secondo cui Andreotti ebbe due incontri con il capo della mafia di allora, Stefano Bontade, a proposito dell'ex presidente della Regione siciliana Mattarella, ucciso da "Cosa nostra". Il primo incontro avvenne nel 1979, in una tenuta di caccia vicino a Catania, il secondo nel 1980 a Palermo, dopo l'assassinio di Mattarella, in casa del boss Inzerillo. Questi fatti sono accertati e messi agli atti, e dicono che Andreotti ha avuto rapporti diretti con la cupola di "Cosa nostra" quantomeno fino alla metà del 1980. Ed è solo grazie ad un cavillo giuridico se questo non gli ha aperto le porte delle patrie galere. C'è poco da esultare, dunque, come pure c'è poco da recitare la parte della vittima della "giustizia politicizzata". Come ha fatto ancora una volta di recente, rivelando che anche il papa gli aveva espresso in privato la sua solidarietà. E questo dice tutto sul potere che ha ancora quest'uomo. Che Andreotti non sia affatto quel capro espiatorio che vorrebbe far credere lo hanno messo in evidenza gli stessi magistrati Guido Lo Forte, Gioacchino Natoli e Roberto Scarpinato, che in primo grado sostennero l'accusa contro Andreotti, e che dopo la sentenza hanno dichiarato: "Ci auguriamo che la sentenza della Cassazione che, nel confermare quella di Appello, riconosce la fondatezza storica delle condotte contestate al senatore Andreotti sino alla primavera del 1980, induca coloro che in questi anni hanno formulato ingiuste accuse, a rimeditare la propria posizione. Siamo sereni come lo siamo sempre stati in questi anni, nonostante abbiamo dovuto subire in silenzio la martellante e ingiusta accusa di aver costruito un processo fondato su teoremi". Giudizio strettamente vicino a quello di Giancarlo Caselli, attualmente procuratore generale di Torino, che in un articolo su "La Stampa" del 18 ottobre, citando alla lettera la sentenza della corte d'appello di Palermo confermata dalla Cassazione, ha sottolineato che "la Cassazione (ribadendo l'assoluzione per i fatti successivi) ha confermato che fino alla primavera del 1980 l'imputato ha commesso il reato di associazione con i mafiosi dell'epoca, capeggiati da Stefano Bontade, autori di gravissimi delitti". Ciò, secondo l'ex procuratore di Palermo, dovrebbe valere anche per coloro che invece "continuano con l'insulto e con l'arte della confusione delle parole (per esempio quella che chiama assoluzione la prescrizione). Per poter continuare a parlare di teoremi e complotti anche quando la Cassazione ha definitivamente spazzato via persino la prospettabilità di ipotesi del genere". Il giudizio di Caselli trova conferma anche nelle motivazioni della sentenza che la Cassazione ha depositato il successivo 30 dicembre. Le motivazioni ribadiscono infatti che la corte d'Appello di Palermo ha applicato correttamente la prescrizione per i fatti antecedenti al 1980 "in mancanza della prova di innocenza dell'imputato". Frase un po' involuta per dire che non potendo applicare la formula dell'insufficienza di prove (perché prove ve ne erano in abbondanza), non restava che attaccarsi alla prescrizione, esattamente come è stato fatto dal Tribunale di Milano con Berlusconi per la sentenza Sme. Quindi, secondo le motivazioni della Cassazione, Andreotti ebbe sicuramente rapporti con la mafia prima del 1980; non solo, ma la sua "partecipazione al reato associativo", scrive la Corte, non fu "nei termini riduttivi della mera disponibilità (cioè passiva e involontaria, ndr), ma in quelli più ampi e giuridicamente significativi di una concreta collaborazione". 19 gennaio 2005 |