Col pretesto di “fronteggiare meglio l'emergenza sanitaria”
Il governo sospende per decreto i diritti costituzionali e istituisce lo stato di polizia
Militarizzato tutto il territorio nazionale, divieto di sciopero, carcere fino a 5 anni e multe fino a 5000 euro per chi non rispetta i divieti
Il Consiglio dei ministri, su proposta del premier Conte e del ministro della salute, Roberto Speranza (LeU), ha approvato il 25 marzo un nuovo decreto-legge (il quarto in poco più di un mese) il quale, sempre col pretesto di “fronteggiare meglio l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, inasprisce ancora di più le multe e le sanzioni per i trasgressori; sospende i diritti costituzionali a cominciare dal diritto di sciopero e di manifestazione; istituisce di fatto uno stato di polizia e la militarizzazione di tutto il territorio nazionale; svuota la democrazia ed esautora il parlamento borghesi e affida pieni poteri al premier Conte.
Il nuovo decreto prevede prima di tutto l’abrogazione (ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4) del precedente decreto-legge capofila sull’emergenza, il n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.
Le nuove misure di contenimento vengono tipizzate nell’articolo 2 e devono corrispondere a “principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio”, anche, eventualmente, su singole parti del territorio nazionale: il che prefigura, insieme alla disciplina di misure urgenti di carattere regionale o infraregionale, di cui all’articolo 3, la possibilità di un’evoluzione differenziata delle misure di contenimento, attualmente omogenee per tutto il territorio nazionale.
È previsto inoltre che le misure di contenimento di cui all’articolo 1 possano essere adottate per periodi temporali predeterminati ciascuno di durata non superiore a trenta giorni (ma sono reiterabili e modificabili fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza che è stato inizialmente dichiarato il 31 gennaio 2020).
Nel solco dei precedenti interventi normativi, il decreto legge rinnova l'attribuzione ai prefetti della funzione di assicurare, informandone preventivamente il ministro dell'Interno, l'esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, sentiti i competenti comandi territoriali, delle Forze Armate al cui personale, impiegato nell'applicazione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 dello stesso decreto legge, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza con provvedimento prefettizio.
L’articolo 4 delinea un sistema sanzionatorio che supera lo strumento originariamente individuato nell’articolo 650 del codice penale, a favore di una differenziazione tra le violazioni “ordinarie” delle misure di contenimento, punite con sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, e la specifica violazione del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus (articolo 1, comma 2, lettera e).
Il decreto prevede infatti che il mancato rispetto delle misure in esso contenute è punito con una sanzione amministrativa che va da un minimo di 400 fino a 3.000 euro e l’arresto da 3 a 18 mesi.
Mentre la reiterata violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate positive al virus, è punita, (a seconda dei reati ascritti: epidemia colposa o dolosa), ai sensi dell'articolo 452, primo comma, n. 2, del codice penale, e/o in base all’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), le cui sanzioni congiunte vengono elevate, dall’articolo 4, comma 7, e prevedono un'ammenda da euro 500 ad euro 5.000, la reclusione da uno a cinque anni e la menzione sul casellario giudiziale con tutto ciò che ne comporta.
Non solo, l’articolo 4, comma 8, stabilisce che “le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla metà”.
Nei casi di mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Il decreto prevede fra l'altro la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena, la sospensione dell'attività di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane, il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all'aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura ivi compreso scioperi e manifestazioni di protesta.
La nuova norma inoltre contempla la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale; la chiusura dei servizi educativi per l'infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore; la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità; la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di vendita al dettaglio, la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d'impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo; la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente; l'obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.
Il decreto disciplina anche le procedure per l'adozione di tali misure e ne prevede l'introduzione con uno o più decreti del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Salute o dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino una o alcune specifiche regioni, ovvero del presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale.
È previsto che, nelle more dell'adozione dei decreti del presidente del Consiglio dei ministri, il ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze. Inoltre, per specifiche situazioni di aggravamento del rischio sanitario, i presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni negli ambiti di propria competenza.
Misure e sanzioni mutuate direttamente dalla legislazione fascista e dal famigerato codice Rocco che non tutelano in alcun modo la salute e gli interessi del proletariato e delle masse popolari. Anzi hanno proprio la funzione opposta: ossia distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dalle gravi responsabilità dei governi centrale e locale, totalmente incapaci di contrastare l'epidemia, per farle ricadere sulle masse popolari accusate nemmeno tanto velatamente di non rispettare i divieti e di contribuire così al diffondersi dell'infezione.
In realtà il primo a non rispettare le norme anticontagio raccomandate dall'Organizzazione mondiale della sanità è proprio il governo Conte che, succube e strumento della Confindustri, continua a mandare allo sbaraglio tantissimi altri lavoratori e decine di migliaia di operatori socio sanitari costringendoli a turni di lavoro massacranti senza protezioni e misure adeguate atte a prevenire il contagio con l'unico scopo di evitare il blocco totale della produzione e salvaguardare quanto più possibile il profitto e gli interessi dei pescecani capitalisti e della classe dominante borghese.
Mentre alla stragrande maggioranza dei lavoratori che hanno perso il lavoro o sono costretti a casa a causa dell'emergenza non rimane che lo spettro della fame per sé e per le proprie famiglie.
L'emergenza coronavirus è diventata il pretesto per dare un'accelerata al presidenzialismo neofascista grazie all'instaurazione della dittatura del governo Conte e in particolare alla concentrazione e centralizzazione di tutti i poteri, governativi, parlamentari, istituzionali e statali nelle mani di una sola persona proprio come avveniva durante il ventennio mussoliniano.
31 marzo 2020