73° Anniversario della fondazione della RPC
Viva la Costituzione della Cina di Mao
Quando Mao era in vita ed era in corso la Grande Rivoluzione Culturale Proletaria, il 17 gennaio 1975 la Prima Sessione della Quarta Assemblea popolare nazionale ha approvato la seguente Costituzione della Repubblica popolare cinese. La prima era stata approvata il 20 settembre 1954.
Tra la Costituzione della Cina di Mao e quelle successive scritte e approvate dai revisionisti cinesi ci corre quanto dal giorno alla notte, cioè tra il socialismo e il capitalismo.
La Costituzione approvata al tempo di Mao mette in luce che senza la dittatura del proletariato e il marxismo-leninismo-pensiero di Mao non ci può essere socialismo.
Premessa
La fondazione della Repubblica popolare cinese ha contrassegnato la grande vittoria della rivoluzione di nuova democrazia e ha inaugurato un nuovo periodo storico, quello della rivoluzione socialista e della dittatura del proletariato; questa vittoria, il popolo cinese l’ha riportata dopo aver condotto una lotta eroica durata più di un secolo e dopo aver finalmente rovesciato, sotto la guida del Partito comunista cinese, mediante la guerra rivoluzionaria popolare, il dominio reazionario dell’imperialismo, del feudalesimo e del capitalismo burocratico.
In questi ultimi 20 e più anni, il popolo di tutte le nazionalità del nostro paese, proseguendo la sua marcia trionfale sotto la direzione del Partito comunista cinese, ha riportato grandi vittorie nella rivoluzione e nell’edificazione socialista e nella grande Rivoluzione culturale proletaria e ha consolidato e rafforzato la dittatura del proletariato.
La società socialista abbraccia un periodo storico molto lungo. Durante tutto questo periodo esistono le classi, le contraddizioni di classe e la lotta di classe, come anche la lotta tra la via socialista e la via capitalista, il pericolo di una restaurazione del capitalismo e la minaccia di sovversione e di aggressione da parte dell’imperialismo e del socialimperialismo. Queste contraddizioni possono essere risolte soltanto mediante la teoria della continuazione della rivoluzione sotto la dittatura del proletariato e mediante la pratica guidata da questa teoria. Dobbiamo seguire la linea e i principi politici fondamentali elaborati dal Partito comunista cinese per l’intero periodo storico del socialismo e persistere nel continuare la rivoluzione sotto la dittatura del proletariato, in modo che il nostro grande paese avanzi sempre lungo la via indicata dal marxismo-leninismo-maoismo.
Dobbiamo consolidare la grande unità del popolo di tutte le nostre nazionalità diretta dalla classe operaia e basata sull’alleanza degli operai e dei contadini e sviluppare il fronte unito rivoluzionario. Dobbiamo distinguere le contraddizioni tra il nemico e noi e le contraddizioni in seno al popolo e dare ad esse una giusta soluzione. Dobbiamo continuare i tre grandi movimenti rivoluzionari costituiti dalla lotta di classe, dalla lotta per la produzione e dalla sperimentazione scientifica; dobbiamo edificare il socialismo secondo i principi di agire in modo indipendente e autonomo, contare sulle proprie forze, lottare con tenacia, edificare il paese con diligenza ed economia, adoperare tutte le energie, mirare alto e ottenere risultati maggiori, più rapidi, migliori e più economici; dobbiamo essere preparati in previsione di una guerra e di calamità naturali e fare tutto nell’interesse del popolo.
Negli affari internazionali, dobbiamo rimanere fedeli all’internazionalismo proletario. La Cina non sarà mai una superpotenza. Dobbiamo rafforzare la nostra unità con i paesi socialisti e con tutti i popoli e le nazioni oppressi consolidando il reciproco appoggio, operare per la coesistenza pacifica con i paesi a differente sistema sociale sulla base dei cinque principi (mutuo rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale, reciproca non aggressione, reciproco non intervento negli affari interni, uguaglianza e vantaggio reciproco e coesistenza pacifica) e lottare contro la politica d’aggressione e di guerra dell’imperialismo e del socialimperialismo e contro l’egemonia delle superpotenze.
Il nostro popolo è pienamente convinto che, sotto la direzione del Partito comunista cinese, esso sconfiggerà tutti i nemici sia interni che esterni e supererà tutte le difficoltà per trasformare la Cina in un potente Stato socialista fondato sulla dittatura del proletariato e dare un maggiore contributo all’umanità.
Che il popolo di tutte le nazionalità del nostro paese si unisca per conquistare vittorie ancora maggiori!
Capitolo primo
Principi generali
Articolo 1
La Repubblica popolare cinese è uno Stato socialista a dittatura del proletariato, diretto dalla classe operaia e basato sull’alleanza degli operai e dei contadini.
Articolo 2
Il Partito comunista cinese è il nucleo dirigente dell’intero popolo cinese. La classe operaia esercita la direzione sullo Stato attraverso la sua avanguardia, il Partito comunista cinese.
Il marxismo-leninismo-Maotsetungpensiero costituisce la base teorica che guida il pensiero della nostra nazione.
Articolo 3
Tutto il potere della Repubblica popolare cinese appartiene al popolo. Gli organi attraverso i quali il popolo esercita il potere sono le assemblee popolari ai diversi livelli, composte principalmente di deputati operai, contadini e soldati.
Le assemblee popolari ai diversi livelli e tutti gli altri organi dello Stato praticano il centralismo democratico.
I deputati alle assemblee popolari ai diversi livelli sono eletti attraverso consultazioni democratiche. Le unità elettorali e gli elettori hanno il diritto di esercitare il controllo sui deputati da essi eletti e di destituirli in qualunque momento in conformità con le disposizioni di legge.
Articolo 4
La Repubblica popolare cinese è uno Stato unitario plurinazionale. Le zone dove si esercita l’autonomia regionale nazionale sono parti inseparabili della Repubblica popolare cinese.
Tutte le nazionalità hanno uguali diritti. Ci opponiamo allo sciovinismo da grande nazione e allo sciovinismo nazionalista locale.
Tutte le nazionalità possono usare liberamente la loro lingua parlata e scritta.
Articolo 5
Nella Repubblica popolare cinese esistono essenzialmente, nella fase attuale, due forme di proprietà dei mezzi di produzione: la proprietà socialista di tutto il popolo e la proprietà collettiva socialista delle masse lavoratrici.
Lo Stato permette ai lavoratori individuali non agricoli di esercitare, nei limiti concessi dalla legge, un’attività individuale che non implichi lo sfruttamento altrui, in conformità con le disposizioni unificate delle organizzazioni di quartiere nelle città e nelle cittadine o delle squadre di produzione nelle comuni popolari rurali. Al tempo stesso, è necessario guidarli perché prendano gradualmente la via della
collettivizzazione socialista.
Articolo 6
L’economia statale è la forza dirigente dell’economia nazionale.
Le risorse minerarie, le acque e le foreste, le terre incolte e le altre risorse che appartengono allo Stato, sono proprietà di tutto il popolo.
Lo Stato può, secondo le disposizioni di legge, espropriare, requisire o nazionalizzare la terra e gli altri mezzi di produzione nelle città e nelle zone rurali.
Articolo 7
La comune popolare rurale è un’organizzazione che riunisce il potere politico e la gestione economica.
Nella fase attuale l’economia fondata sulla proprietà collettiva della comune popolare rurale presenta, generalmente, un sistema di proprietà a tre livelli, che nel suo complesso ha per base la squadra, ossia la proprietà della comune, della brigata di produzione e della squadra di produzione. Quest’ultima è l’unità contabile di base. A condizione che siano assicurati lo sviluppo e l’assoluta prevalenza dell’economia collettiva della comune popolare, i membri di questa possono coltivare piccoli appezzamenti per uso privato e dedicarsi, entro certi limiti, a occupazioni sussidiarie domestiche; nelle zone di pascolo essi possono possedere un piccolo numero di capi di bestiame a titolo individuale.
Articolo 8
La proprietà pubblica socialista è inviolabile. Lo Stato garantisce il consolidamento e lo sviluppo dell’economia socialista e proibisce a chiunque di danneggiare, con qualsiasi mezzo, l’economia socialista e l’interesse pubblico.
Articolo 9
Lo Stato applica il principio socialista: “chi non lavora, non mangia” e “da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo il suo lavoro”.
Lo Stato tutela il diritto dei cittadini alla proprietà dei redditi del lavoro, dei risparmi, delle case d’abitazione e degli altri mezzi di consumo.
Articolo 10
Lo Stato applica il principio di “fare la rivoluzione e promuovere la produzione, il lavoro e i preparativi in previsione di una guerra; prendendo l’agricoltura come base e l’industria come fattore guida e valorizzando al massimo Costituzione della Repubblica popolare cinese l’iniziativa delle autorità sia centrali che locali, esso promuove lo sviluppo pianificato e proporzionato dell’economia socialista. Lo Stato migliora gradualmente la vita materiale e culturale del popolo sulla base del costante aumento della produzione sociale e consolida l’indipendenza e la sicurezza del paese.
Articolo 11
Gli organi dello Stato e il personale statale devono studiare coscienziosamente il marxismo-leninismo-maoismo, mettere sempre la politica proletaria al posto di comando, combattere il burocratismo, mantenere uno stretto legame con le masse e servire il popolo con entusiasmo. I quadri a ogni livello devono partecipare al lavoro produttivo collettivo.
Tutte le strutture dello Stato devono applicare il principio di un’amministrazione più semplice ed efficace. I loro organismi dirigenti devono essere formati sulla base della triplice unione degli anziani, delle persone di età media e dei giovani.
Articolo 12
Il proletariato deve esercitare la sua dittatura assoluta sulla borghesia nel campo della sovrastruttura, inclusi tutti i settori della cultura. La cultura e l’istruzione, la letteratura e l’arte, lo sport, il lavoro sanitario e la ricerca scientifica devono servire la politica proletaria, servire gli operai, i contadini e i soldati ed essere combinati con il lavoro produttivo.
Articolo 13
La libera espressione delle opinioni, la piena manifestazione dei punti di vista, i grandi dibattiti e i manifesti murali sono forme nuove create dalle masse popolari per condurre la rivoluzione socialista. Lo Stato assicura alle masse popolari il diritto di utilizzarle per creare un’atmosfera politica in cui regnino insieme il centralismo e la democrazia, la disciplina e la libertà, la volontà unanime e, per ognuno, uno stato d’animo fatto di soddisfazione e di entusiasmo, al fine di contribuire al consolidamento della direzione del Partito comunista cinese sullo Stato e al consolidamento della dittatura del proletariato.
Articolo 14
Lo Stato difende il sistema socialista, reprime ogni attività controrivoluzionaria e di tradimento nazionale e punisce i traditori e i controrivoluzionari.
Lo Stato, a norma di legge, priva dei diritti politici per un tempo determinato i proprietari terrieri, i contadini ricchi, i capitalisti reazionari e altri cattivi elementi; al tempo stesso accorda loro un mezzo per guadagnarsi da vivere, in modo che si rieduchino attraverso il lavoro e diventino dei cittadini che osservano la legge e vivono del proprio lavoro.
Articolo 15
L’Esercito popolare di liberazione e la milizia popolare sono le forze armate degli operai e dei contadini, dirette dal Partito comunista cinese, le forze armate del popolo di tutte le nostre nazionalità.
Il presidente del Comitato centrale del Partito comunista cinese comanda tutte le forze armate del paese.
L’Esercito popolare di liberazione sarà sempre una forza di combattimento e al tempo stesso una forza di lavoro e una forza di produzione.
Il compito delle forze armate della Repubblica popolare cinese è di salvaguardare le realizzazioni della rivoluzione e dell’edificazione socialista, difendere la sovranità, l’integrità territoriale e la sicurezza dello Stato e difendere il paese dalla sovversione e dall’aggressione dell’imperialismo, del socialimperialismo e dei loro lacchè.
Capitolo secondo
La struttura dello Stato
Sezione prima
L’Assemblea popolare nazionale
Articolo 16
L’Assemblea popolare nazionale è l’organo supremo del potere statale, posto sotto la direzione del Partito comunista cinese.
L’Assemblea popolare nazionale è composta di delegati eletti dalle province, dalle regioni autonome, dalle municipalità direttamente subordinate all’autorità centrale e dall’Esercito popolare di liberazione. In caso di necessità, alcune personalità patriottiche possono essere invitate espressamente a parteciparvi in qualità di deputati.
L’Assemblea popolare nazionale è eletta per un periodo di cinque anni. In casi particolari, il periodo può essere prolungato.
L’Assemblea popolare nazionale si riunisce una volta all’anno. In caso di necessità, la sua convocazione può essere anticipata o rinviata.
Articolo 17
L’Assemblea popolare nazionale esercita le funzioni e i poteri seguenti: modifica la Costituzione; formula le leggi; su proposta del Comitato centrale del Partito comunista cinese nomina e rimuove dal loro incarico il primo ministro e i membri del Consiglio di Stato; approva il piano economico nazionale e il bilancio statale preventivo e consuntivo ed esercita altre funzioni e poteri che giudica necessario assumere.
Articolo 18
Il Comitato permanente dell’Assemblea popolare nazionale è l’organo permanente dell’Assemblea. Esso esercita le funzioni e i poteri seguenti: convocale sessioni dell’Assemblea popolare nazionale; interpreta le leggi; emana i decreti; nomina e richiama i rappresentanti plenipotenziari all’estero; riceve i rappresentanti diplomatici stranieri; ratifica e denuncia i trattati conclusi con gli Stati esteri ed esercita altre funzioni e poteri ad esso affidati dall’Assemblea popolare nazionale.
Il Comitato permanente dell’Assemblea popolare nazionale è composto dal presidente, i vicepresidenti e altri membri, che vengono eletti e che possono essere revocati dalle loro funzioni dall’Assemblea popolare nazionale.
Sezione seconda
Il Consiglio di Stato
Articolo 19
Il Consiglio di Stato è il governo popolare centrale. Esso risponde e rende conto del proprio operato all’Assemblea popolare nazionale e al suo Comitato permanente.
Il Consiglio di Stato è composto dal primo ministro, dai viceprimi ministri, dai ministri e dai ministri incaricati delle commissioni.
Articolo 20
Il Consiglio di Stato esercita le funzioni e i poteri seguenti: conformemente alla Costituzione, alle leggi e ai decreti, formula le misure amministrative, emana le decisioni e gli ordini; esercita una direzione unificata sull’attività dei ministeri, delle commissioni e degli organi locali dello Stato ai diversi livelli in tutto il paese; elabora e applica i piani dell’economia nazionale e il bilancio dello Stato; dirige gli affari amministrativi dello Stato; esercita altre funzioni e poteri ad esso affidati dall’Assemblea popolare nazionale o dal suo Comitato permanente.
Sezione terza
Le assemblee popolari locali e i comitati rivoluzionari locali ai diversi livelli
Articolo 21
Le assemblee popolari locali ai diversi livelli sono gli organi locali del potere statale.
Le assemblee popolari delle province e delle municipalità direttamente subordinate all’autorità centrale sono elette per un periodo di cinque anni. Le assemblee popolari delle prefetture, delle città e dei distretti sono elette per un periodo di tre anni. Le assemblee popolari delle comuni popolari rurali e delle cittadine sono elette per un periodo di due anni.
Articolo 22
I comitati rivoluzionari locali ai diversi livelli sono organi permanenti delle assemblee popolari locali e al tempo stesso sono i governi popolari locali ai diversi livelli.
Un comitato rivoluzionario locale è composto dal presidente, dai vicepresidenti e da altri membri, che vengono eletti e possono essere revocati dall’incarico dall’assemblea popolare al livello corrispondente. La loro elezione e rimozione sono sottoposte all’esame e all’approvazione dell’organo statale al livello immediatamente superiore.
Un comitato rivoluzionario locale risponde e rende conto del suo operato all’assemblea popolare al livello corrispondente e all’organo statale al livello immediatamente superiore.
Articolo 23
Le assemblee popolari locali ai diversi livelli e i comitati rivoluzionari locali da esse eletti nelle loro rispettive zone assicurano l’applicazione delle leggi e dei decreti e dirigono la rivoluzione e l’edificazione socialista; esaminano e approvano i piani economici locali e i bilanci preventivi e consuntivi; mantengono l’ordine rivoluzionario; tutelano i diritti dei cittadini.
Sezione quarta
Gli organi dell’amministrazione autonoma nelle zone ad autonomia nazionale
Articolo 24
Le regioni autonome, le prefetture autonome e i distretti autonomi sono zone ad autonomia nazionale; i loro organi di amministrazione autonoma sono le assemblee popolari e i comitati rivoluzionari.
Gli organi dell’amministrazione autonoma nelle zone ad autonomia nazionale, oltre alle funzioni e ai poteri degli organi statali locali definiti nella sezione terza del capitolo secondo della Costituzione, possono esercitare l’autonomia nei limiti dei poteri loro conferiti per legge.
Gli organi superiori dello Stato devono assicurare agli organi di amministrazione autonoma delle zone ad autonomia nazionale il pieno esercizio della loro autonomia e appoggiare attivamente tutte le minoranze nazionali nella rivoluzione e nell’edificazione socialista.
Sezione quinta
Gli organi giudiziari e gli organi della Procura
Articolo 25
La Corte popolare suprema, i tribunali popolari locali ai diversi livelli e i tribunali popolari speciali esercitano il potere giudiziario. I tribunali popolari rispondono e rendono conto del loro operato alle assemblee popolari ai livelli corrispondenti e ai loro organi permanenti. I presidenti dei tribunali popolari sono nominati e rimossi dalle loro funzioni dagli organi permanenti delle assemblee popolari ai livelli corrispondenti.
Le funzioni e i poteri degli organi della Procura sono esercitati dagli organi della pubblica sicurezza ai diversi livelli.
Sia nel procedimento istruttorio che nel giudizio deve essere applicata la linea di massa. Nei casi gravi di crimini controrivoluzionari, è necessario mobilitare le masse perché li sottopongano alla discussione e alla critica.
Capitolo terzo
I diritti e i doveri fondamentali dei cittadini
Articolo 26
Sono diritti e doveri fondamentali dei cittadini appoggiare la direzione del Partito comunista cinese e il sistema socialista e osservare la Costituzione e le leggi della Repubblica popolare cinese.
È nobile dovere di ogni cittadino difendere il paese e resistere all’aggressione. È un obbligo d’onore per i cittadini compiere il servizio militare conformemente
alla legge.
Articolo 27
Tutti i cittadini che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età hanno il diritto di eleggere e di essere eletti ad eccezione delle persone private per legge di questo diritto.
I cittadini hanno diritto al lavoro e all’istruzione. I lavoratori hanno diritto al riposo e all’assistenza materiale in caso di malattia, invalidità.
I cittadini hanno il diritto di sporgere denuncia agli organi dello Stato a ogni livello, in forma scritta od orale, contro qualunque persona che lavora in un organismo statale per trasgressione della legge o per negligenza nell’adempimento del suo dovere. Nessuno può impedire od ostacolare la formulazione di tali denunce o ricorrere a rappresaglie.
Le donne hanno gli stessi diritti degli uomini in tutti i campi.
Lo Stato tutela il matrimonio, la famiglia, la maternità e l’infanzia.
Lo Stato tutela i diritti e gli interessi legittimi dei cittadini cinesi residenti all’estero.
Articolo 28
I cittadini godono della libertà di parola, di corrispondenza, di stampa, di riunione, di associazione, di corteo, di manifestazione e di sciopero; essi godono della libertà religiosa e della libertà di non praticare una religione e di propagandare l’ateismo.
La libertà individuale e il domicilio dei cittadini sono inviolabili. Nessun cittadino può essere arrestato senza la decisione di un tribunale popolare o l’approvazione di un organo di pubblica sicurezza.
Articolo 29
La Repubblica popolare cinese concede diritto di residenza a ogni straniero perseguitato per aver difeso una causa giusta, per la sua partecipazione a un movimento rivoluzionario o per la sua attività scientifica.
Capitolo quarto
La bandiera nazionale, l’emblema nazionale, la capitale
Articolo 30
La bandiera nazionale è rossa con cinque stelle.
L’emblema nazionale rappresenta al centro la porta di Tien An Men sormontata Costituzione della Repubblica popolare cinese da cinque stelle e circondata da spighe di grano con una ruota dentata alla base.
La capitale è Pechino.
5 ottobre 2022