Il governo di Mussolini in gonnella ora controlla anche la Corte dei Conti
Fortissima preoccupazione dei giuristi democratici e dei magistrati contabili

Lo scorso 7 gennaio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 la legge n. 1 del 7 gennaio 2026 che, fortemente voluta dal governo di Mussolini in gonnella Giorgia Meloni, ha modificato radicalmente la legge n. 20 del 14 gennaio 1994 che disciplina l’ambito giurisdizionale della Corte dei conti, stravolgendo completamente la normativa relativa alla responsabilità amministrativa e quella relativa al danno erariale, e togliendo altresì numerosi poteri di controllo a un organo come la Corte dei Conti che, nato nel 1861 all’indomani dell’unità d’Italia, aveva conservato intatte e addirittura ampliate le sue prerogative di controllo sui conti pubblici e di vigilanza sull’operato dei funzionari addetti a spese e contratti sia sotto la vigenza dello Statuto Albertino e persino durante il ventennio del Mussolini in pantaloni e camicia nera, ricevendo infine dall’attuale Costituzione l’elevazione al rango di organo di rilevanza costituzionale.
La legge, inoltre, conferisce una delega al governo per la riorganizzazione e il riordino delle funzioni della Corte dei conti, nonché in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
Il contenuto dei sei articoli di cui è composta la legge si può così sintetizzare.
L’articolo 1 modifica la definizione di colpa grave per l’imputabilità soggettiva della responsabilità amministrativa, estendendo il campo di applicazione delle fattispecie che limitano la responsabilità amministrativa soltanto ai fatti e alle omissioni che siano sostenuti dall’elemento soggettivo del dolo, introduce forme di copertura assicurativa per danno erariale e amplia il novero dei contratti di appalto sottoponibili al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
L’articolo 2 disciplina la nuova competenza consultiva della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, legittimandola ad esprimere pareri anche su questioni giuridiche applicabili a fattispecie concrete connesse all’attuazione del PNRR e del PNC, di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, purché estranee ad atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ovvero a fatti per i quali la competente procura contabile abbia notificato un invito a dedurre.
L’articolo 3 delega il governo a riorganizzare e riordinare le funzioni della Corte dei conti al fine di incrementarne l’efficienza e a prevedere, nell’ambito del codice della giustizia contabile, interventi in materia di rimborsi da parte delle amministrazioni di appartenenza delle spese legali sostenute nei giudizi per responsabilità amministrativa.
L’articolo 4 introduce una misura sanzionatoria pecuniaria a carico dei responsabili dei procedimenti connessi all’attuazione del PNRR e del PNC al fine di sollecitarne la conclusione.
L’articolo 5 modifica la disciplina relativa alla responsabilità civile degli avvocati e dei procuratori dello Stato, estendendo a questi ultimi i principi e le limitazioni previsti per la responsabilità civile dei magistrati, e ciò anche nei casi di responsabilità erariale degli avvocati e dei procuratori dello Stato
L’articolo 6, infine, stabilisce che il nuovo regime di responsabilità erariale si applica anche ai procedimenti e ai giudizi che, alla data di entrata in vigore della legge, siano ancora pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.
Dopo la pesante stoccata inferta alla magistratura ordinaria con la separazione delle carriere, ora il governo di Mussolini in gonnella ha messo sotto schiaffo anche la magistratura contabile, con il chiaro obiettivo di indebolire le fondamentali strutture di controllo (sul rispetto delle norme penali da parte della magistratura ordinaria e sul rispetto dei conti pubblici da parte di quella contabile) dell’ordinamento giuridico dello Stato borghese così come è stato disegnato dalla Costituzione borghese del 1948, i cui principi democratico-borghesi ormai devono considerarsi a quasi ottanta anni di distanza carta straccia esattamente come i principi liberali contenuti nello Statuto Albertino del 1848 furono non soppressi giuridicamente ma di fatto vanificati quasi ottanta anni più tardi dalle leggi fascistissime del 1925 e 1926 varate dal Mussolini originale, quello in pantaloni e camicia nera.
Il provvedimento era stato approvato dalla Camera il 10 aprile 2025 ed è stato definitivamente votato dal Senato il 27 dicembre successivo, con un’accelerazione dei lavori parlamentari assai sospetta che fa pensare a una voglia di rivincita tempestiva nei confronti di una Corte dei conti che, è bene ricordarlo, aveva doverosamente e ineccepibilmente negato il visto di legittimità ad atti governativi relativi al progetto del ponte sullo stretto di Messina.
Fortissima è la preoccupazione tra i giuristi (docenti di diritto, avvocati e magistrati contabili), tanto che il 22 dicembre, pochi giorni prima dell’approvazione del testo normativo da parte del Senato, Donato Centrone, presidente dell’Associazione Magistrati della Corte dei Conti, aveva così commentato in una conferenza stampa il disegno di legge che sarebbe stato poi approvato senza emendamenti: “questa riforma non rafforza l’efficienza della pubblica amministrazione, ma rischia di indebolire i presìdi di legalità e responsabilità a tutela dei cittadini. Limitare in modo generalizzato la responsabilità e snaturare le funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti significa abbassare la soglia di attenzione sull’uso del denaro pubblico, proprio mentre al Paese è richiesto il massimo rigore nella gestione delle risorse, a partire da quelle del PNRR”.
In una nota del 27 dicembre scorso, dopo l’approvazione definitiva della legge, l’Associazione Magistrati della Corte dei Conti ha affermato testualmente in una nota: “da oggi in presenza di grave colpa, il danno arrecato alle finanze pubbliche sarà risarcibile solo entro il limite massimo del 30% del pregiudizio accertato. La parte restante non verrà recuperata e resterà a carico della collettivit à”. “Ulteriori forti preoccupazioni – proseguono i magistrati contabili nella nota – suscitano l’introduzione di meccanismi di esonero automatico dalla responsabilità, legati al silenzio della Corte dei conti in sede di controllo di legittimità o di parere. In questo modo, l’assenza di una pronuncia esplicita della Magistratura contabile rischia di trasformarsi in una giustificazione automatica, piegando tali funzioni a logiche di esclusione della responsabilità piuttosto che di miglioramento dei servizi. La riforma incide negativamente sui principi di legalità, responsabilità e buon andamento dell’amministrazione, sanciti dalla Costituzione, e solleva un tema centrale di equità: le risorse pubbliche appartengono a tutti e la loro tutela richiede forme di responsabilità effettive e credibili”.
Tali parole hanno ricevuto il sostegno di numerosi docenti di diritto e associazioni forensi.
Il PMLI condivide le denunce espresse dalla stessa Corte dei conti, dai i giuristi democratici che segnalano come questa riforma reazionaria snaturi le funzioni di questo organo ponendolo allo stretto controllo governativo e indebolisca in modo irreversibile la lotta contro la corruzione dalla giustizia contabile, con pregiudizio per il controllo pubblico sulla responsabilità finanziaria e con la conseguenza che, con tale riforma, sarà più difficile rilevare e punire i danni finanziari prodotti dagli atti illegittimi dei funzionari, creando uno scudo per gli stessi politicanti coinvolti in atti illeciti.

14 gennaio 2026