La Corte costituzionale boccia le leggi della regione Sardegna che vietavano la realizzazione di impianti di energia rinnovabile
Dal corrispondente di Sassari de “Il Bolscevico”
La Corte costituzionale borghese con sentenze n° 28/2025 e 184/2025 ha dichiarato incostituzionali vari articoli cardine delle leggi regionali n° 5/2024, recante il divieto temporaneo di realizzare impianti per produrre elettricità da fonti di energia rinnovabile (FER) e la sospensione temporanea delle pratiche autorizzative in corso, e n° 20/2024 recante l'individuazione di aree idonee e non idonee per installare detti impianti e modifiche al procedimento autorizzatorio: pertanto le restanti norme sono inapplicabili.
Le leggi furono emanate dalla maggioranza di campo largo borghese in risposta all'appoggio dato dalla destra neofascista alla proposta di legge di iniziativa popolare "Pratobello 2024", la cui maggiore restrittività per realizzare impianti da FER rispetto alle norme decadute, poteva rappresentare un diffuso sostegno elettorale alla linea politica anti decarbonizzazione.
La legge 5/2024 esorbita dai poteri attribuiti dallo Statuto speciale sardo alla Regione e viola la Costituzione borghese che le impone di legiferare rispettando i vincoli dell'ordinamento comunitario, degli obblighi internazionali, della Costituzione borghese: in particolare i sovraordinati principi di certezza del diritto, di legittimo affidamento nel contesto giuridico di riferimento, di non danneggiamento della libertà di iniziativa economica privata, di conservazione, per il buon andamento della pubblica amministrazione, delle legittime autorizzazioni rilasciate, dell'interesse nazionale insito nelle riforme economico-sociali per impianti da FER (decreto legislativo 199/2021, decreto ministero Ambiente e sicurezza energetica 21/06/2024), degli obblighi UE per la decarbonizzazione e il contrasto al cambiamento climatico (direttiva 2018/2001/UE, regolamento 2021/1119/UE).
Sotto la scure delle stesse norme è caduta anche la legge 20/2024: il divieto assoluto e retroattivo di realizzare impianti da fonti energetiche rinnovabili su aree individuate non idonee coinvolge gli impianti realizzati o da realizzare sulle stesse aree precedentemente idonee, "col risultato di travolgere gli atti autorizzativi rilasciati, rispetto ai quali gli operatori del settore si sono attivati, trasmodando in una disciplina irragionevolmente limitativa del legittimo affidamento senza ragioni di carattere tecnico o scientifico e in contrasto con il principio di certezza del diritto, di libertà costituzionale di iniziativa economica privata, di massima diffusione eurounitaria di impianti da FER". Inoltre i limiti imposti alla ristrutturazione e potenziamento degli impianti, alla realizzazione di quelli off shore
, le modifiche alla disciplina del procedimento autorizzatorio travalicano il limite della prevalente competenza statale su quella regionale. Infine è censurata la conseguenza dell'inidoneità: "l'inidoneità di un'area non può mai equivalere ad un divieto assoluto e aprioristico di installazione, determinando piuttosto l'impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzativi semplificati, previsti dal legislatore statale nelle aree idonee per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili ed evitare che le regioni ostacolino impianti sui rispettivi territori, senza evidenti ragioni di salvaguardia di ecosistemi e biodiversità".
Le sentenze si basano sui principi UE di massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili, sui principi costituzionali borghesi di libera iniziativa economica privata e legittimo affidamento nella certezza del quadro normativo di riferimento per la profittevole stabilità degli affari; principi funzionali agli investimenti della minoranza sociale dei capitalisti (17 multinazionali hanno chiesto l'ammissione al giudizio quali parti in causa) dichiarati prevalenti sulle tutele generaliste per la conservazione ambientale, paesaggistica, culturale, di livello europeo, costituzionale, statale.
Entrambe le leggi regionali erano nella sostanza di ostacolo all'attuazione del Piano Nazionale per l'Energia e il Clima che, per centrare l'obiettivo di potenza complessiva da raggiungere in ambito nazionale entro il 2030, assegna ad ogni Regione e Provincia autonoma la quota minima di energia da fonti rinnovabili da garantire.
La bocciatura costituzionale è un clamoroso sintomo dell'insipienza legislativa della giunta Todde e della maggioranza consiliare espressione del “campo largo” borghese ma soprattutto certifica l'inutilità dell'istituzione regionale per la conservazione della natura e lo sviluppo sostenibile a fronte del potere di sfruttamento del neoliberismo capitalista per governare la transizione energetica nel proprio segno caratteristico del massimo profitto.
28 gennaio 2026