Raffronto sinottico tra la costituzione del regime neofascista e la costituzione antifascista

COSTITUZIONE ITALIANA

COSTITUZIONE NEOFASCISTA

Approvata in via definitiva il 16 novembre 2005

 

Modifiche alla Parte II della Costituzione

Capo I

MODIFICHE AL TITOLO I

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Senato federale della Repubblica)

Art. 55.

 

    1. All’articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

   «Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica».

Art. 2.

(Camera dei deputati)

Art. 56.

 

    1. L’articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

   «Art. 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

    La Camera dei deputati è composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all’articolo 59.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

Art. 3.

(Struttura del Senato federale della Repubblica)

Art. 57.

     1.  L’articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

    «Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

    Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all’elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

    L’elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

    Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

    La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

    Partecipano all’attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All’inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante».

Art. 4.

(Requisiti per l’eleggibilità a senatore)

Art. 58.

 

    1. L’articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

    «Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all’interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni».

Art. 5.

(Deputati di diritto e a vita)

Art. 59.

 

È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

 

    1. All’articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

 

    2. All’articolo 59 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

    «Il Presidente della Repubblica può nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non può in alcun caso essere superiore a tre».

Art. 6.

(Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)

Art. 60.

   1. L’articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

    «Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

    I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. 

    La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionali e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica».

 

Art. 7.

 

(Elezione della Camera dei deputati)

Art. 61. 

    1.  L’articolo 61 della Costituzione è sostituito dal seguente:

 Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni. 

    «Art. 61. – L’elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

 Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. 

    Finché non è riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

Art. 8.

(Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica)

Art. 63.

   1. All’articolo 63 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.

Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

    «Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di Presidenza. Il Presidente è eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo anche periodico dell’Ufficio di Presidenza».

Art. 9.

(Modalità di funzionamento delle Camere)

Art. 64.

    1. L’articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    «Art. 64. – La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

    Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresì valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

    Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni. Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all’articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

    Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

    Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità ed i termini per l’espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome può esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all’articolo 70, secondo comma.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente».

Art. 10.

(Ineleggibilità ed incompatibilità)

 Art. 65.

    1. All’articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

    La legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.

Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

 «La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore».

Art. 11.

(Giudizio sui titoli di ammissione dei deputati e dei senatori)

Art. 66.

    1. L’articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

 

 

        «Art. 66. – Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità, entro termini stabiliti dal proprio regolamento. L’insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti».

Art. 12.

(Divieto di mandato imperativo)

Art. 67.

   1. L’articolo 67 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

  «Art. 67. – Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato».

Art. 13.

(Indennità parlamentare)

Art. 69.

    1. L’articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

I membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge.

    «Art. 69. – I membri delle Camere ricevono un’identica indennità stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma.

    La legge disciplina i casi di non cumulabilità delle indennità o emolumenti derivanti dalla titolarità contestuale di altre cariche pubbliche».

Art. 14.

(Formazione delle leggi)

Art. 70.

    1. L’articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

    «Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte della Camera, a tali disegni di legge il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

    Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei princìpi fondamentali nelle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l’approvazione da parte del Senato, a tali disegni di legge la Camera dei deputati, entro trenta giorni, può proporre modifiche, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

    La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l’esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere m) e p), e 119, l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e per il Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e quinto, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo i Presidenti delle due Camere possono convocare, d’intesa tra di loro, una commissione, composta da trenta deputati e da trenta senatori, secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo unificato da sottoporre al voto finale delle due Assemblee. I Presidenti delle Camere stabiliscono i termini per l’elaborazione del testo e per le votazioni delle due Assemblee.

    Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all’esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l’attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all’articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Primo ministro ad esporre le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

    L’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma.

    I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d’intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all’esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede. I Presidenti delle Camere, d’intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi».

Art. 15.

(Iniziativa legislativa)

Art. 71.

    1. All’articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.

Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

     «L’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell’ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale».

Art. 16.

(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni)

Art. 72.

    1. L’articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

    «Art 72. – Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell’articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dall’Assemblea, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l’esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

    Può altresì stabilire in quali casi e forme l’esame e l’approvazione dei disegni di legge, di cui all’articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso all’Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dall’Assemblea oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell’Assemblea è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

 

    Su richiesta del Governo sono iscritti all’ordine del giorno delle Camere e votati entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all’ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame.

    Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regolamento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell’adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 126, primo comma.

    Le proposte di legge di iniziativa delle Regioni e delle Province autonome sono poste all’ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più Regioni e Province autonome in coordinamento tra di loro».

Art. 17.

(Procedure legislative in casi particolari)

Art. 73.

Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

 

    1. All’articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «dei propri componenti,» sono inserite le seguenti: «e secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

Art. 74.

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

    2. All’articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Se le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

Art. 77.

Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

    3. All’articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «delegazione delle Camere,» sono inserite le seguenti: «secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

 Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

    4. All’articolo 77, secondo comma, della Costituzione, le parole da: «alle Camere» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere competenti ai sensi dell’articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata».

 I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

    5. All’articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: «Le Camere» sono inserite le seguenti: «, secondo le rispettive competenze ai sensi dell’articolo 70,».

 

Art. 18.

 

(Decreti legislativi)

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    1. All’articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 

    «I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera».

Art. 19.

(Ratifica dei trattati internazionali)

Art. 80.

    1. L’articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

    «Art. 80. – È autorizzata con legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma, la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

Art. 20.

(Bilanci e rendiconto)

Art. 81.

    1. All’articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

Le Camere approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.

    «Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ai sensi dell’articolo 70, primo comma».

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 21.

(Commissioni parlamentari d’inchiesta)

Art. 82.

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

    1. All’articolo 82, secondo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «La Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d’inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

Capo II

MODIFICHE AL TITOLO II

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 22.

(Elezione del Presidente della Repubblica)

Art. 83.

    1. L’articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.

All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.

 

    «Art. 83. – Il Presidente della Repubblica è eletto dall’Assemblea della Repubblica, presieduta dal Presidente della Camera dei deputati, costituita dai componenti delle due Camere, dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e dai delegati eletti dal Consiglio o dall’Assemblea regionale. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge due delegati. Per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ciascun Consiglio provinciale elegge un delegato. La Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha un solo delegato. Ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge altresì un numero ulteriore di delegati in ragione di un delegato per ogni milione di abitanti nella Regione. L’elezione di tutti i delegati avviene in modo che sia assicurata comunque la rappresentanza delle minoranze.

L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

    Il Presidente della Repubblica è eletto a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l’Assemblea della Repubblica. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti. Dopo il quinto scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti».

Art. 23.

(Età minima del Presidente della Repubblica)

Art. 84.

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici.

    1. All’articolo 84, primo comma, della Costituzione, le parole: «cinquanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 24.

(Convocazione dell’Assemblea della Repubblica)

Art. 85.

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

    1. All’articolo 85 della Costituzione, i commi secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

    «Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca l’Assemblea della Repubblica per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

  Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Art. 25.

(Supplenza del Presidente della Repubblica)

Art. 86.

     1. All’articolo 86 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

    «Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato federale della Repubblica».

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

    2. All’articolo 86, secondo comma, della Costituzione, le parole: «se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione» sono sostituite dalle seguenti: «se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Art. 26.

(Funzioni del Presidente della Repubblica)

Art. 87.

    1. L’articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

    «Art. 87. – Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta la Nazione ed è garante della Costituzione e dell’unità federale della Repubblica.

Può inviare messaggi alle Camere.

   Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

    Indíce le elezioni della Camera dei deputati e quelle dei senatori e fissa la prima riunione della Camera dei deputati.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

   

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

 Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Indíce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità indipendenti e il presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura e ne nomina il Vice Presidente nell’ambito dei componenti eletti dalle Camere.

Può concedere grazia e commutare le pene.

    Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica».

    Autorizza la dichiarazione del Primo ministro al Senato federale della Repubblica, ai fini di cui all’articolo 70, commi quarto e quinto, dopo averne verificato la sussistenza dei presupposti costituzionali».

Art. 27.

(Scioglimento della Camera dei deputati)

Art. 88.

    1. L’articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

 

    «Art. 88. – Il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni nei seguenti casi:

        a) su richiesta del Primo ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità;

        b) in caso di morte del Primo ministro o di impedimento permanente accertato secondo le modalità fissate dalla legge;

        c) in caso di dimissioni del Primo ministro;

        d) nel caso di cui all’articolo 94, terzo comma.

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

 

 

    Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma, qualora alla Camera dei deputati, entro i venti giorni successivi, venga presentata e approvata con votazione per appello nominale dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, una mozione nella quale si dichiari di voler continuare nell’attuazione del programma e si designi un nuovo Primo ministro. In tale caso, il Presidente della Repubblica nomina il nuovo Primo ministro designato».

Art. 28.

(Modifica all’articolo 89 della Costituzione)

Art. 89.

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

    1. All’articolo 89, secondo comma, della Costituzione, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Primo ministro».

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Art. 29.

(Giuramento del Presidente della Repubblica)

Art. 91.

    1. L’articolo 91 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

 «Art. 91. – Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi all’Assemblea della Repubblica».

Capo III

MODIFICHE AL TITOLO III

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 30.

(Governo e Primo ministro)

Art. 92.

    1. L’articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

    «Art. 92. – Il Governo della Repubblica è composto dal Primo ministro e dai ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.

    La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati ovvero con una o più liste di candidati all’elezione della Camera dei deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina l’elezione dei deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo ministro.

Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri.

    Il Presidente della Repubblica, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati, nomina il Primo ministro.

    In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero di dimissioni del Primo ministro per cause diverse da quelle di cui all’articolo 94, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo ministro indicato da una mozione, presentata entro quindici giorni dalla data di cessazione dalla carica, sottoscritta dai deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni, in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. Altrimenti, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni».

Art. 31.

(Giuramento del Primo ministro e dei ministri)

Art. 93.

    1. L’articolo 93 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

  «Art. 93. – Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica».

Art. 32.

(Governo in Parlamento)

Art. 94.

    1. L’articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

    «Art. 94. – Il Primo ministro illustra il programma di legislatura e la composizione del Governo alle Camere entro dieci giorni dalla nomina. La Camera dei deputati si esprime con un voto sul programma. Il Primo ministro ogni anno presenta il rapporto sulla sua attuazione e sullo stato del Paese.

    Il Primo ministro può porre la questione di fiducia e chiedere che la Camera dei deputati si esprima, con priorità su ogni altra proposta, con voto conforme alle proposte del Governo, nei casi previsti dal suo regolamento. La votazione ha luogo per appello nominale. In caso di voto contrario, il Primo ministro si dimette. Non è comunque ammessa la questione di fiducia sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario di una o d'entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

    In qualsiasi momento la Camera dei deputati può obbligare il Primo ministro alle dimissioni, con l’approvazione di una mozione di sfiducia. La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un quinto dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione, deve essere votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso di approvazione il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica decreta lo scioglimento della Camera dei deputati ed indíce le elezioni.

    Il Primo ministro si dimette altresì qualora la mozione di sfiducia sia stata respinta con il voto determinante di deputati non appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni. In tale caso si applica l’articolo 88, secondo comma.

    Qualora sia presentata e approvata una mozione di sfiducia, con la designazione di un nuovo Primo ministro, da parte dei deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore alla maggioranza dei componenti della Camera, il Primo ministro si dimette e il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro designato dalla mozione. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e deve essere votata per appello nominale».

Art. 33.

(Poteri del Primo ministro e dei ministri)

Art. 95.

    1. L’articolo 95 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 95. – I ministri sono nominati e revocati dal Primo ministro.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.

    Il Primo ministro determina la politica generale del Governo e ne è responsabile. Garantisce l’unità di indirizzo politico e amministrativo, dirigendo, promuovendo e coordinando l’attività dei ministri.

I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

    I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri e individualmente degli atti dei loro dicasteri.

La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.

    La legge provvede all’ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l’organizzazione dei ministeri».

Art. 34.

(Disposizioni sui reati ministeriali)

Art. 96.

    1. L’articolo 96 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.

    «Art. 96. – Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato federale della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

Art. 35.

(Autorità amministrative indipendenti nazionali)

Art. 98.

I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.

Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.

Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

    1. Dopo l’articolo 98 della Costituzione, è inserito il seguente:

    «Art. 98-bis. – Per lo svolgimento di attività di garanzia o di vigilanza in materia di diritti di libertà garantiti dalla Costituzione e su materie di competenza dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, la legge approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, può istituire apposite Autorità indipendenti, stabilendone la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

    Le Autorità riferiscono alle Camere sui risultati delle attività svolte».

Capo IV

MODIFICHE AL TITOLO IV

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 36.

(Elezione del Consiglio superiore della magistratura)

Art. 104.

La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

 

    1. All’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, le parole: «e per un terzo dal Parlamento in seduta comune» sono sostituite dalle seguenti: «per un sesto dalla Camera dei deputati e per un sesto dal Senato federale della Repubblica».

Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.

I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

 

    2. All’articolo 104 della Costituzione, il quinto comma è abrogato.

Capo V

MODIFICHE AL TITOLO V

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 37.

(Modifiche all’articolo 114 della Costituzione)

   TITOLO V

LE REGIONI, LE PROVINCIE, I COMUNI

    1. La denominazione del titolo V della Parte II della Costituzione è sostituita dalla seguente: «Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato».

 Art. 114.

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

 

    2. All’articolo 114, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  che esercitano le loro funzioni secondo i princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà».

   

    3.  All’articolo 114 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente::

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

    «Roma è la capitale della Repubblica e dispone di forme e condizioni particolari di autonomia, anche normativa, nelle materie di competenza regionale, nei limiti e con le modalità stabiliti dallo statuto della Regione Lazio».

Art. 38.

(Approvazione degli statuti delle Regioni speciali)

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

    1. All’articolo 116, primo comma, della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale».

Art. 39.

(Modifiche all’articolo 117 della Costituzione)

Art. 117.

    1. All’articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

   «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario».

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

    

2. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale;».

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistematributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

    3. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera e) sono premesse le seguenti parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono inserite le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono inserite le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato».

 h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

    4. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono inserite le seguenti: «regionale e».

 m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

    5. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m) è inserita la seguente:

 

        «m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari».

 o) previdenza sociale;

    6. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «sicurezza del lavoro;».

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

    7. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ordinamento della capitale;».

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

    8. All’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera s) sono aggiunte le seguenti:

 

        «s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;

 

        s-ter) ordinamento della comunicazione;

 

        s-quater) ordinamento delle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;

 

        s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell’energia».

 Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

    9. All’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;

 

        b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;

 

        c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è inserita la seguente: «regionale»;

 

        d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;

 

        e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l’emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;

 

        f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell’energia»;

 

        g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».

   

    10.  All’articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

    Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

    «Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:

      

      a) assistenza e organizzazione sanitaria;

      

      b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche;

      

      c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;

      d) polizia amministrativa regionale e locale;

      e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato».

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

    11.  All’articolo 117 della Costituzione, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

 «La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l’istituzione di organi amministrativi comuni».

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

   

Art. 40.

(Modifica dell’articolo 118 della Costituzione)

Art. 118.

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

 

    1. L’articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente:

    «Art. 118. – Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

    I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

    La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, istituisce la Conferenza Stato-Regioni per realizzare la leale collaborazione e per promuovere accordi ed intese. Per le medesime finalità, può istituire altre Conferenze tra lo Stato e gli enti di cui all’articolo 114.

    Ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane è garantita l’autonomia nell’esercizio delle funzioni amministrative, nell’ambito delle leggi statali o regionali.

    La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di coordinamento con riferimento alla tutela dei beni culturali ed alla ricerca scientifica e tecnologica. Disciplina altresì forme di coordinamento con riferimento alle grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale.

    Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato riconoscono e favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, anche attraverso misure fiscali. Essi riconoscono e favoriscono altresì l’autonoma iniziativa degli enti di autonomia funzionale per le medesime attività e sulla base del medesimo principio. L’ordinamento generale degli enti di autonomia funzionale è definito con legge approvata ai sensi dell’articolo 70, primo comma.

    La legge, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, favorisce l’esercizio in forma associata delle funzioni dei piccoli comuni e di quelli situati nelle zone montane, attribuendo a tali forme associative la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni».

Art. 41.

(Modifiche all’articolo 120 della Costituzione)

Art. 120.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

    1. All’articolo 120, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)  le parole: «Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato può sostituirsi alle Regioni, alle Città metropolitane, alle Province e ai Comuni nell’esercizio delle funzioni loro attribuite dagli articoli 117 e 118»;

        b)  dopo le parole: «dei governi locali» sono inserite le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi di leale collaborazione e di sussidiarietà»;

        c)  è soppresso il secondo periodo.

 

Art. 42.

 

(Modifiche all’articolo 122 della Costituzione)

 Art. 122.

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonchè dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

    1. All’articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».

 Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

    2. All’articolo 122, quinto comma, della Costituzione, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e non è immediatamente rieleggibile dopo il secondo mandato consecutivo».

 

Art. 43.

 

(Modifiche all’articolo 123 della Costituzione)

 Art. 123.

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione. 

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

    1. All’articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.

 

    2. All’articolo 123 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

    «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione, di concertazione e di raccordo fra le Regioni e gli enti locali».

Art. 44.

(Modifiche all’articolo 126 della Costituzione)

Art. 126.

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

    1. All’articolo 126, primo comma, della Costituzione, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Il decreto è adottato previo parere del Senato federale della Repubblica».

L’approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l’impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

    2.  All’articolo 126, terzo comma, della Costituzione, al primo periodo, sono soppresse le parole: «, l’impedimento permanente, la morte» e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Non si fa luogo a dimissioni della Giunta e a scioglimento del Consiglio in caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta. In tale caso, lo statuto regionale disciplina la nomina di un nuovo Presidente, cui si applicano le disposizioni previste per il Presidente sostituito. In ogni caso le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».

Art. 45.

(Leggi regionali ed interesse nazionale della Repubblica)

    1. All’articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente:

Art. 127.

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

    «Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l’interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione al Parlamento in seduta comune che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».

 

Art. 46.

 

(Garanzie per le autonomie locali)

 

    1. Dopo l’articolo 127 della Costituzione, è inserito il seguente:

 

    «Art. 127-bis. – I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».

 

Art. 47.

 

(Coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica)

 

    1. Dopo l’articolo 127-bis della Costituzione, è inserito il seguente:

 

    «Art. 127-ter. – Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all’articolo 118, terzo comma, la legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, promuove il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica e i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni e ne disciplina forme e modalità.

 

    Il Regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti di cui al secondo comma dell’articolo 114.

 

    I senatori possono essere sentiti, ogni volta che lo richiedono, dal Consiglio o Assemblea della Regione ovvero dal Consiglio della Provincia autonoma in cui sono stati eletti con le modalità e nei casi previsti dai rispettivi regolamenti».

 

Art. 48.

 

(Modifica all’articolo 131 della Costituzione)

 Art. 131.

Sono costituite le seguenti Regioni:

Piemonte;
Valle d’Aosta;
Lombardia;
Trentino-Alto Adige;
Veneto;
Friuli-Venezia Giulia;
Liguria;
Emilia-Romagna;
Toscana;
Umbria;
Marche;
Lazio;
Abruzzi;
Molise;
Campania;
Puglia;
Basilicata;
Calabria;
Sicilia;
Sardegna.

    1. All’articolo 131 della Costituzione, le parole: «Valle d’Aosta» e «Trentino-Alto Adige» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste» e: «Trentino-Alto Adige/Südtirol».

 

Art. 49.

 

(Città metropolitane)

 

    1. All’articolo 133 della Costituzione, è premesso il seguente comma:

 Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

    «L’istituzione di Città metropolitane nell’ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».

Art. 50.

(Abrogazione)

Art. 116.

Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari da autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

    1. All’articolo 116 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VI

MODIFICHE AL TITOLO VI

DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

Art. 51.

(Corte costituzionale)

    1. L’articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

    «Art. 135. – La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio.

    I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

    I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni.

    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.

    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice.

   L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

    L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.

    Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

    Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».

Art 2. - E' competenza della Corte costituzionale accertare l'esistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei propri componenti e dei cittadini eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione, deliberando a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    2. All’articolo 2 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, le parole: «dal Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Camera dei deputati».

    3.  L’articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, è sostituito dal seguente:

Art. 3. - I giudici della Corte costituzionale che nomina il Parlamento sono eletti da questo in seduta comune delle due Camere, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti l'Assemblea.

    «Art. 3. – 1. I giudici della Corte costituzionale nominati dal Senato federale della Repubblica e quelli nominati dalla Camera dei deputati sono eletti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei componenti la rispettiva Assemblea. Per gli scrutini successivi al terzo è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei componenti la rispettiva Assemblea».

Art. 52.

(Referendum sulle leggi costituzionali)

Art. 138.

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

    1. All’articolo 138 della Costituzione, il terzo comma è abrogato.

Capo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 53.

(Disposizioni transitorie)

    1. Le disposizioni di cui agli articoli 65, 69, 76, 84, 98-bis, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, terzo comma, 127, 127-bis, 131 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Ogni richiamo all’articolo 70 della Costituzione, contenuto negli articoli 65, 69, 98-bis, 118 e 133 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, è riferito, fino all’applicazione dell’articolo 14 della presente legge costituzionale, all’articolo 70 della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

    2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3, 4 e 6 del presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 55, 56, primo comma, 57, primo e sesto comma, 58, 59, 60, primo comma, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 126, primo comma, 127-ter, 135 e 138 della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, e le disposizioni di cui all’articolo 51, commi 2 e 3, della presente legge costituzionale si applicano con riferimento alla prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Gli articoli 56, secondo, terzo e quarto comma, 57, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 60, secondo e terzo comma, della Costituzione, come modificati dalla presente legge costituzionale, si applicano per la successiva formazione della Camera dei deputati, nonché del Senato federale della Repubblica trascorsi cinque anni dalle prime elezioni del Senato medesimo, salvo quanto previsto dai commi 4 e 7 del presente articolo. Fino alla prima applicazione delle disposizioni costituzionali di cui al presente comma, continuano ad applicarsi i corrispondenti articoli della Costituzione nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

 

    3. Fino all’adeguamento della legislazione elettorale, ivi comprese le norme concernenti le elezioni nella circoscrizione Estero, alle disposizioni di cui all’articolo 92, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale:

 

        a) a decorrere dalla prima legislatura della Camera dei deputati successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo, entro dieci giorni dalla sua formazione, si presenta alla Camera per ottenerne la fiducia; la Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale;

 

        b) non si applica il quarto comma dell’articolo 70 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale;

 

        c) ai fini dello scioglimento della Camera dei deputati si applica l’articolo 88 della Costituzione, nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

   

    4. In sede di prima applicazione della presente legge costituzionale:

        a) le prime elezioni del Senato federale della Repubblica, successive alla data di entrata in vigore della medesima legge, sono indette dal Presidente della Repubblica, che ne fissa la prima riunione non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, hanno luogo contestualmente a quelle della Camera dei deputati ed i senatori così eletti durano in carica per cinque anni; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i quaranta anni di età; sono eletti nella circoscrizione Estero solamente i diciotto deputati di cui all’articolo 56, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; ai fini dell’applicazione dell’articolo 56, quarto comma, della Costituzione, la ripartizione dei seggi fra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo per seicentododici il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione;

        b) alla scadenza dei cinque anni di cui alla lettera a) hanno luogo le nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, nella composizione di cui all’articolo 57 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale; sono eleggibili a senatori di una Regione o Provincia autonoma gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di età;

 

        c) la legislatura di ciascuna Assemblea o Consiglio regionale e di provincia autonoma, in carica trascorsi trenta mesi dalla data di indizione delle prime elezioni di cui alla lettera a), dura fino alla data di indizione delle nuove elezioni di cui alla lettera b); è fatto salvo il caso di scioglimento ai sensi del comma 5;

 

        d) le nuove elezioni di cui alla lettera b) sono indette dal Presidente della Repubblica, che fissa la prima riunione del Senato federale della Repubblica entro il ventesimo giorno dalle elezioni medesime, ed hanno luogo contestualmente a quelle di tutte le Assemblee o Consigli regionali o di provincia autonoma, in carica alla data delle elezioni, che sono conseguentemente sciolti.

 

    5. Con esclusivo riferimento al quinquennio successivo alle prime elezioni del Senato federale della Repubblica, di cui alla lettera a) del comma 4, in caso di scioglimento del Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome in base all’articolo 126 o ad altra norma costituzionale, la durata della successiva legislatura regionale o provinciale è ridotta conseguentemente, in modo da assicurare, nelle nuove elezioni del Senato federale della Repubblica, la contestualità di cui all’articolo 57, secondo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale.

 

    6. Per le prime elezioni del Presidente della Repubblica successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il termine di quindici giorni di cui all’articolo 85, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, è fissato in quarantacinque giorni.

    7. Per le elezioni del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e fino all’adeguamento della legislazione elettorale alle disposizioni della presente legge costituzionale, trovano applicazione le leggi elettorali per il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

    8. Le disposizioni dei regolamenti parlamentari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle loro modificazioni conseguenti alla medesima legge. Le norme regolamentari incompatibili con la presente legge costituzionale cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge medesima. Fino alla determinazione dei criteri generali di cui all’articolo 70, sesto comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, il Presidente di ciascuna Camera verifica che un disegno di legge non contenga disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

    9. Le funzioni attribuite ai Consigli delle autonomie locali da disposizioni costituzionali sono esercitate dal rispettivo Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio della Provincia autonoma, fino alla data della istituzione di ciascun Consiglio delle autonomie locali.

    10. ln sede di prima applicazione dell’articolo 135 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, alla scadenza del termine dei giudici della Corte costituzionale già eletti dal Parlamento in seduta comune e alle prime scadenze del termine di un giudice già eletto dalla suprema magistratura ordinaria e di un giudice già nominato dal Presidente della Repubblica, al Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alla Camera dei deputati è attribuita alternativamente l’elezione di ciascun giudice in scadenza. Al Senato è attribuita l’elezione del primo giudice in scadenza.

    11. Il quarto comma dell’articolo 135 della Costituzione, come sostituito dall’articolo 51 della presente legge costituzionale, non si applica nei confronti dei giudici costituzionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

    12. In caso di cessazione anticipata dall’incarico di singoli componenti del Consiglio superiore della magistratura, già eletti dal Parlamento in seduta comune, il Senato federale della Repubblica procede alle conseguenti elezioni suppletive fino alla concorrenza del numero di componenti di sua competenza, ai sensi dell’articolo 104, quarto comma, della Costituzione, come modificato dall’articolo 36 della presente legge costituzionale.

    13. Nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale si possono, con leggi costituzionali, formare nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell’articolo 132 della Costituzione, fermo restando l’obbligo di sentire le popolazioni interessate.

    14. Le popolazioni interessate di cui al comma 13 sono costituite dai cittadini residenti nei Comuni o nelle Province di cui si propone il distacco dalla Regione.

    15. I senatori a vita in carica alla data di inizio della prima legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale permangono in carica presso il Senato federale della Repubblica.

    16. All’articolo 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 2, lettera b), sono soppresse le parole: «, impedimento permanente o morte»; 

       

  b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

    

 «2-bis. Nel caso di impedimento permanente o morte del Presidente della Giunta, il Consiglio nomina un nuovo Presidente».

    17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano in via transitoria anche nei confronti delle Regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, siano già entrati in vigore i nuovi statuti regionali, ai sensi della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

    18.  All’articolo 1, comma 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, nel primo periodo le parole: «il primo rinnovo» sono sostituite dalle seguenti: «i rinnovi» e la parola: «successivo» è sostituita dalla seguente: «successivi».

Art. 54.

(Regioni a statuto speciale)

 

    1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 38, sino all’adeguamento dei rispettivi statuti di autonomia le disposizioni di cui al capo V della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Sino all’adeguamento dei rispettivi statuti le rimanenti disposizioni della presente legge costituzionale che interessano le Regioni si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

 

Art. 55.

 

(Adeguamento degli statuti speciali)

 

    1. Ai fini dell’adeguamento degli statuti di cui all’articolo 54, nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono.

 

Art. 56.

 

(Trasferimento di beni e di risorse)

 

    1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, il Governo assicura la puntuale individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle Regioni e agli enti locali, la loro ripartizione tra le Regioni e tra Regioni ed enti locali, per garantire l’effettivo esercizio delle rispettive funzioni e competenze di cui alla presente legge costituzionale e alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La legge dello Stato, approvata ai sensi dell’articolo 70, terzo comma, della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale, stabilisce le modalità e i tempi per la ripartizione dei beni e delle risorse individuati e i successivi trasferimenti, che devono comunque essere congrui rispetto alle funzioni e alle competenze esercitate e comportano l’adeguamento delle amministrazioni statali, in rapporto ad eventuali compiti residui.

 

Art. 57.

 

(Federalismo fiscale e finanza statale)

 

    1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, le leggi dello Stato assicurano l’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione. In nessun caso l’attribuzione dell’autonomia impositiva ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni può determinare un incremento della pressione fiscale complessiva.