Forte presa di posizione della segreteria nazionale della Fiom "Non riconosciamo e non applicheremo l'accordo separato sul nuovo modello contrattuale" Inaccettabile arretramento dei diritti dei lavoratori: riduce i salari, indebolisce il Contratto nazionale, nega una vera contrattazione collettiva nei luoghi di lavoro, limita il diritto di sciopero Già il giorno stesso in cui venne firmato l'accordo separato sul nuovo modello contrattuale, il 15 aprile scorso, da Confindustria e da Cisl e Uil il segretario generale della Fiom aveva detto a chiare lettere che i metalmeccanici della Cgil non avrebbero applicato tale accordo. Questa decisione è stata ribadita, in modo articolato e motivato, in un documento della segreteria nazionale della Fiom che porta la data del 16 aprile. Proprio a conclusione di detto documento, si legge infatti che: " La Fiom-Cgil non ci sta, non riconosce un sistema di regole imposto che non ha il consenso delle lavoratrici e dei lavoratori e non intende rispettarlo nella pratica contrattuale sui luoghi di lavoro e nel rinnovo del biennio economico nazionale in scadenza a fine anno". Ecco perché. L'accordo separato espropria i lavoratori del diritto a contrattare collettivamente tutti gli aspetti che compongono la loro prestazione e a decidere votando sulle piattaforme e gli accordi che li riguardano. "Si centralizzano - è scritto - le relazioni sindacali limitando l'autonomia negoziale dei soggetti, fino ad ora titolari della contrattazione collettiva (i sindacati di categoria e le Rsu). Si... istituisce un Comitato di Sorveglianza che può intervenire sia nei rinnovi del Contratti nazionali che nei rinnovi dei Contratti aziendali". "L'azione negoziale viene imbrigliata da un sistema di regole a carattere sanzionatorio - denuncia la Fiom - che determinano la limitazione sia del diritto di sciopero che l'autonomia della categoria nelle azioni da intraprendere per concludere il negoziato". Inoltre, "si istituzionalizza la bilateralità in alternativa sia alla contrattazione collettiva che alla estensione universale dei diritti a tutto il mondo del lavoro". Imporre senza il consenso dei lavoratori un accordo del genere per la Fiom "significa nei fatti produrre una modifica alla costituzione materiale nel paese e nei luoghi di lavoro". Significa "modificare in modo autoritario il sistema di relazioni sindacali ed indebolire così la rappresentanza collettiva del lavoro". La "riforma" della contrattazione proposta da Confindustria e sottoscritta dai sindacati complici Cisl e Uil "sancisce - si legge ancora nel documento della segreteria - un inaccettabile arretramento dei diritti del lavoro, programma la riduzione dei salari, apre la strada all'indebolimento dei Contratti Nazionali e nega ogni reale autonomia per la realizzazione della contrattazione collettiva nei luoghi di lavoro". Questo avviene perché essa "porta la durata economica del CCNL da 2 a 3 anni, senza alcun meccanismo certo di recupero. Si vincolano gli aumenti ad un indicatore sempre inferiore all'inflazione reale elaborato da un terzo soggetto". In pratica "si programma un'ulteriore riduzione del salario per il lavoro dipendente dopo che per 15 anni si è registrata una distribuzione del reddito a danno del lavoro dipendente e a favore del profitto e della rendita". C'è dell'altro. L'accordo in questione "cancella il ruolo redistributivo del Contratto nazionale di lavoro per la tutela e l'aumento delle retribuzioni, gli aumenti contrattuali sono decisi in altra sede e solo ratificati nel Contratto Nazionale". Esso inoltre "introduce la derogabilità del Contratto nazionale di lavoro. Così è possibile che a livello territoriale i singoli istituti economico e normativi siano modificati in situazione di crisi o anche per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale (cioè sempre)". Esso "sancisce la totale variabilità del salario che si può negoziare in azienda vincolandolo esclusivamente alle caratteristiche che permettono la decontribuzione e defiscalizzazione di tali erogazioni". Infine, l'accordo separato "indica che ai Contratti nazionali si possono estendere senza alcun limite forme di bilateralità che così nei fatti assume un carattere sostitutivo della contrattazione collettiva". 29 aprile 2009 |